Diniego della visita domiciliare da parte del medico di guardia e rifiuto di atti d’ufficio

Integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta della guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente nella persuasione a priori della “enfatizzazione” dei sintomi denunciati dal paziente.

Il giudice può infatti sindacare la decisione del medico che esclude la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta dal paziente, al fine di accertare se esso non trasmodi nell’assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie.

Oggi vi segnalo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. VI, n. 34535 del 29 luglio 2019) in materia di rifiuto di visita domiciliare da parte della guardia medica e reato di rifiuto d’atti d’ufficio.

Il caso

Un medico addetto al servizio di continuità assistenziale presso l’ASL locale viene chiamato con urgenza da un albergatore di una località montana affinché si rechi a visitare otto ospitisei ragazzi di circa dieci anni e due accompagnatori, tutti di nazionalità inglese ed in vacanza presso il detto hotel – avevano accusato malesseri fisici come nausea, vomito ed attacchi di dissenteria. L’albergo si trova lontano dal più vicino Pronto Soccorso e la visita viene richiesta anche per escludere il pericolo di una rapida epidemia all’interno della comitiva.

Il medico si intrattiene al telefono per circa quindici minuti con l’albergatore, ponendo numerosi quesiti ma senza alcuna domanda specifica per indagare le condizioni dei giovani pazienti, opponendo la propria discrezionalità tecnica nel formulare le domande per avviare una diagnosi e stabilire se la sua presenza in albergo fosse effettivamente indispensabile. Al termine della telefonata, vista l’inconcludenza della stessa, l’albergatore si rivolge al servizio di emergenza del 118, che interviene tempestivamente ed evidenzia “la plateale violazione degli obblighi cui era tenuto il medico di turno“.

Durante il processo, la difesa del medico allega la circostanza che, dopo la telefonata, il sanitario si sarebbe recato presso l’hotel per valutare di persona lo stato di salute dei bambini, constatando tuttavia che erano già intervenute ambulanze ed auto medica ed allontanandosi senza far rilevare la sua presenza. Di tale circostanza non risultano tuttavia elementi di riscontro al di fuori dell’autocertificazione del medico stesso.

Il Tribunale giudica dunque che la condotta tenuta dal medico integri il reato di rifiuto di atti d’ufficio di cui all’Art. 328, co. 1 Codice Penale, e condanna lo stesso a 6 mesi di reclusione, con sentenza confermata in grado d’appello. Oggi esaminiamo l’esito del giudizio in Cassazione.

Quando il medico di guardia è tenuto ad intervenire…

Nella motivazione della decisione, la Corte di Cassazione ribadisce innanzitutto che l’obbligo del medico di guardia di effettuare la visita domiciliare richiestagli trova la sua fonte normativa nel D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, Art. 13, il quale dispone che il medico che effettua il servizio di guardia deve rimanere a disposizione “per effettuare gli interventi domiciliari a livello territoriale che gli saranno richiesti” e, durante il turno di guardia, “è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dagli utenti“.

L’Art. 328, co. 1, del Codice Penale, d’altra parte, punisce il rifiuto immotivato parte del pubblico ufficiale di compiere un atto dovuto, tra l’altro, per ragioni di sanità, che debba essere compiuto senza ritardo.

Risulta dunque indispensabile stabilire quando il rifiuto possa essere considerato immotivato, e dunque possa potenzialmente configurare un reato.

e quando può legittimamente rifiutarsi?

Durante il processo, la difesa del medico di guardia oppone principalmente che, durante la telefonata con l’albergatore, quest’ultimo aveva prospettato come preoccupante la situazione, ma il medico aveva valutato il “tono inutilmente allarmato, l’enfasi delle espressioni e l’atteggiamento suggestionato dell’interlocutore“, ritenendo che i malesseri di nausea e vomito non costituissero un’emergenza di natura oggettiva e che la situazione concreta lasciasse al medico “margini di valutazione discrezionale circa la necessità di un intervento immediato tale da escludere la ricorrenza dell’atto dovuto“.

Il reato di omissione di atti di ufficio sussisterebbe infatti solo quando sia comprovato che l‘urgenza prospettata dal paziente sia effettiva e reale, rimanendo al sanitario uno spazio di discrezionalità tecnica per la valutazione dell’effettività dell’urgenza.

Quando la condotta della guardia medica integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio

Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato:

“è vero che, in linea di principio, non può negarsi al sanitario il compito di valutare, sulla base della sintomatologia riferitagli, la necessità o meno di visitare il paziente. È anche vero, tuttavia, che una tale discrezionalità può essere sindacata dal giudice, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e sottoposti al suo esame, onde accertare se la valutazione del sanitario sia stata correttamente effettuata, oppure se la stessa costituisca un mero pretesto per giustificare l’inadempimento dei propri doveri”.

Sul tema specifico, secondo la giurisprudenza di legittimità,

“integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente nella persuasione a priori della “enfatizzazione” dei sintomi denunciati dal paziente, posto che l’esercizio del potere-dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta, sicuramente spettante al professionista, è comunque sindacabile da parte del giudice al fine di accertare se esso non trasmodi nell’assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili”.

Nella ricostruzione del caso in commento ha avuto una posizione dirimente il tempestivo intervento del servizio del 118, nella stessa situazione sottoposta al medico di turno, che ha evidenziato la radicale mancanza di giustificazione del rifiuto della visita opposto da quest’ultimo.

In considerazione di quanto precede, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ed il medico condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Per concludere

È sempre consigliabile che il medico chiamato a svolgere servizio di guardia valuti con grande attenzione ogni richiesta d’intervento ed i protocolli applicabili al caso concreto, intervenendo tempestivamente ogni qualvolta sia richiesto un intervento urgente e tenendo presente che la sua valutazione discrezionale sulla mancanza di urgenza oggettiva della situazione potrà essere sindacata da un giudice in caso di successivo procedimento.

Ci aggiorniamo la prossima settimana con un altro, interessante argomento!

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A presto!

LEGGI I DOCUMENTI

Cass. Pen., Sez. VI, n. 34535 del 29 luglio 2019

D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41 – Art. 13

Art. 328 Codice Penale