Quando la pubblicità informativa del medico diventa promozione commerciale (vietata) di prodotti?

L’abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali non ha determinato il venir meno del divieto disciplinare, previsto dall’art. 57 del Codice di Deontologia Medica, di concedere avallo o patrocinio a iniziative o forme di pubblicità o comunque promozionali a favore di aziende o istituzioni relativamente a prodotti sanitari o commerciali, posto che tale condotta costituisce comportamento lesivo della dignità, del decoro e della correttezza professionale.

Trovate qui di seguito il nuovo articolo da me pubblicato per la sezione “Aspetti Legali in Dermatologia” del sito ISPLAD, di interesse generale per i professionisti sanitari.

Buona lettura!

Oggi ci occupiamo dell’interessantissimo tema della pubblicità informativa professionale ed esaminiamo una sentenza della Cassazione in materia (Sez. II, n. 25569 del 12 novembre 2020) dedicata ad un caso odontoiatrico ma che, considerato il contenuto, ben si  adatta a qualsiasi altra specialità medica.

Il caso

Un centro odontoiatrico pubblica su quotidiani nazionali e locali varie campagne pubblicitarie, che mettono in evidenza l’utilizzo degli impianti di una nota Casa Produttrice presso la struttura.

Il presidente della locale Commissione Odontoiatri invia all’OMCEO di Varese segnalazione di pubblicità contraria al Codice Deontologico, in possibile violazione degli artt. 55, 56 e 57 del Codice Deontologico.

L’Ordine professionale apre un procedimento disciplinare nei confronti della direttrice sanitaria della struttura per aver omesso di vigilare in ordine alla correttezza del materiale informativo pubblicato per la struttura stessa. Al termine del procedimento, viene irrogata nei confronti della professionista la sanzione dell’avvertimento.

Il ricorso proposto dalla professionista avanti la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie viene respinto. La stessa presenta dunque ricorso in Cassazione, basato essenzialmente sull’allegata incompatibilità delle norme deontologiche in materia con il cd. Decreto Bersani e la successiva Legge n. 138/2011.

Cosa dice il Codice Deontologico…

Per inquadrare correttamente il tema ricordiamo innanzitutto il testo delle norme del Codice Deontologico Medico che, su informazione e pubblicità sanitaria, rispettivamente stabiliscono:

Art. 55 – “Informazione sanitaria: Il medico promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale.

Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell’attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni”.

Art. 56 – “Pubblicità informativa sanitaria: La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l’attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l’onorario relativo alle prestazioni. La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria.

È consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano confronto non ingannevole.

Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare attese infondate e speranze illusorie.

Spetta all’Ordine professionale competente per territorio la potestà di verificare la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e prendere i necessari provvedimenti”.

Particolarmente interessante ai nostri fini è poi l’art. 57 – Divieto di patrocinio a fini commerciali: “Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non concede patrocinio a forme di pubblicità promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura”.

… e cosa dicono le leggi di liberalizzazione delle professioni intellettuali

Ricordiamo poi due norme di particolare interesse nel settore oggi esaminato:

  • l’art. 2, lett. B) del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (cd. Decreto Bersani) il quale abroga le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali, “il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine”;
  • l’art. 3, lett. G) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella L. n. 148/2011) che prevede che “la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.”

Quando la pubblicità è informativa dell’attività svolta dal professionista e quando è invece promozionale di attività commerciali di terzi?

Fatta questa premessa, torniamo al caso oggi in esame.

Il motivo principale del ricorso in Cassazione della direttrice sanitaria è basato sul fatto che l’art. 57 del Codice deontologico dovrebbe essere considerato nullo o abrogato, o comunque caducato, dalle previsioni legislative sopra viste concernenti la liberalizzazione dell’attività informativa sulle attività libero-professionali ed intellettuali, essendo confliggente con le stesse. Nel caso in questione non si sarebbe ad ogni modo configurata alcuna violazione dell’art. 57, posto che la ricorrente aveva svolto unicamente un’attività informativa dei pazienti al fine di renderli edotti delle intrinseche qualità della prestazione sanitaria svolta nel centro e circa l’utilizzo di materiali di origine certificata e di qualità, contraddistinti da un determinato marchio.

In realtà, secondo la Cassazione, l’addebito effettivamente contestato alla ricorrente non consiste nell’aver effettuato una (lecita) attività informativa delle prestazioni sanitarie rese dalla struttura di cui era direttrice e dei materiali in essa utilizzati, ma di aver prestato “patrocinio” ad iniziative ed attività promozionali a favore di aziende relativamente a materiali sanitari o prodotti commerciali.

In concreto, tale patrocinio è consistito “nell’aver utilizzato il marchio (omissis) per consentire a quest’ultima società il conseguimento dei possibili vantaggi ad esso riconducibili, non riducendosi, perciò, la pubblicità attuata dalla Dottoressa (omissis) nel rendere solo esplicite le prestazioni implantologiche effettuate dalla struttura “(omissis)”, di cui la ricorrente ricopriva la carica di direttrice sanitaria.

Da quanto precede segue che né il Decreto Bersani, né il successivo D.L. 138/2011 possono superare o abrogare l’art. 57 del Codice Deontologico, il quale pone uno specifico divieto, stabilendo che

il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non deve concedere avallo o patrocinio a iniziative o forme di pubblicità o comunque promozionali a favore di aziende o istituzioni relativamente a prodotti sanitari o commerciali, dovendo, perciò, rimanere esclusa qualsiasi forma, anche indiretta, di pubblicità commerciale (oltre personale) a favore di terzi.

Nel caso di specie,

La mera apposizione del marchio (omissis) su una pubblicità destinata ad una larga diffusione (anche mediante l’utilizzo di testate giornalistiche di rilievo nazionale) era, in via prevalente, in grado di apportare potenzialmente dei vantaggi economici (anche se non oggetto di contrattazioni e, quindi, solo mediati) alla citata (omissis) e solo indirettamente rispondeva allo scopo di rendere esplicite le prestazioni implantologiche effettuate dallo studio…, così venendosi configurare una violazione della prescritta disciplina in tema di correttezza e di rigore scientifico improntata ad evitare forme di pubblicità o comunque promozionali a favore di aziende terze relativamente a materiali sanitari o commerciali.”

Sulla base di quanto precede, il ricorso del medico è stato rigettato e la ricorrente condannata al versamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato.

Ci aggiorniamo la prossima settimana con un nuovo, interessante argomento!

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A presto!

LEGGI LA SENTENZA

Cass. Civ., Sez. II, n. 25569 del 12 novembre 2020