Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova legge a tutela delle professioni sanitarie

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 9 settembre 2020 la Legge n. 113 del 14 agosto 2020 contenente le nuove “disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”.

 

Trovate di seguito il mio ultimo articolo per la sezione “Aspetti Legali in Dermatologia” del sito Internet dell’ISPLAD – International-Italian Society of Plastic – Regenerative and Oncologic Dermatology, di interesse generale per professionisti sanitari.

Buona lettura!

 

Qui di seguito una carrellata delle norme previste dalla nuova legge a tutela degli operatori dell’universo sanitario.

 

Tutelati i professionisti sanitari e socio-sanitari

Dal punto di vista soggettivo, la nuova legge tutela

  • le professioni sanitarie individuate dagli articoli 4 e da 7 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (inclusi medici-chirurghi, odontoiatri, infermieri, veterinari, farmacisti, biologi, fisici, chimici, ostetrici, tecnici sanitari di radiologia medica, professionisti sanitari tecnici della riabilitazione e della prevenzione, osteopati, chiropratici, psicologi)
  • le professioni socio-sanitarie individuate dall’articolo 5 della medesima legge (inclusi operatori socio-sanitari, assistenti sociali, sociologi ed educatori professionali), e
  • le nuove professioni sanitarie istituite dopo l’individuazione in sede di recepimento delle direttive dell’Unione Europea.

 

Rafforzata la tutela del mondo sanitario sotto il profilo penale ed amministrativo

Sotto un profilo oggettivo, la tutela degli operatori della Sanità viene rafforzata sia sotto il profilo penale che sotto il profilo amministrativo.

Sotto il profilo penale:

  • viene modificato l’art. 583-quater c.p., che tipizza il delitto di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, estendendone il trattamento sanzionatorio (reclusione da quattro a dieci anni in caso vengano arrecate lesioni gravi e reclusione da otto a sedici anni in caso di lesioni gravissime) anche ai casi in cui le lesioni siano arrecate all’esercente di una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività
  • viene introdotto una nuova circostanza aggravante nei delitti commessi con violenza o minaccia, per l’avere agito in danno ai soggetti sopra citati, e
  • viene infine prevista la procedibilità d’ufficio per il reato di percosse aggravate dalle stesse circostanze sopra viste.

Va sottolineata l’introduzione di un nuovo illecito amministrativo, che sanziona con il pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro – salvo che il fatto costituisca reato – chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.

 

Istituito il nuovo Osservatorio Nazionale a tutela degli operatori sanitari

La legge prevede l’istituzione, entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore, di un nuovo Osservatorio Nazionale sulla sicurezza delle professioni sanitarie e socio-sanitarie. L’Osservatorio svolgerà svariate funzioni, inclusi

  • il monitoraggio degli episodi di violenza e degli eventi-sentinella che possano dar luogo a violenza ai danni degli esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni
  • la promozione di studi ed analisi per l’individuazione di proposte e misure idonee a ridurre il rischio di violenza negli ambienti più esposti, nonché la promozione della diffusione di buone prassi in materia di sicurezza dei professionisti sanitari,anche nella forma del lavoro d’equipe”, per il cui fine l’Osservatorio si rapporta con l’Osservatorio delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità
  • la promozione dello svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto ed a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

 

Anche il datore di lavoro dovrà ripensare al proprio sistema interno di prevenzione e protezione contro la violenza a danno degli operatori sanitari

Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza ai danni dei soggetti citati, l’art. 7 impone alle strutture presso le quali opera il personale suddetto di prevedere, nei loro piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento in caso di necessità.

Inoltre, l’attuazione concreta delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 verrà monitorata dal nuovo Osservatorio Nazionale, anche promuovendo l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza.

 

Previste iniziative anche sotto il profilo del miglioramento dell’informazione

Sotto il profilo dell’informazione, è prevista la promozione da parte del Ministero della Salute di iniziative di informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale esercente professioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché l’istituzione di una giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti dei professionisti sanitari.

 

Per concludere

Dall’esame della legge in Gazzetta Ufficiale emerge chiara la volontà di arginare e prevenire la reiterazione dei gravi episodi di violenza contro gli operatori della Sanità che purtroppo sono diventati sempre più frequenti. Vedremo nella pratica concreta se le misure adottate saranno sufficienti.

 

LEGGI IL DOCUMENTO

Legge n. 113, 14 agosto 2020

 

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