Responsabilità del dermatologo ed onere della prova in giudizio

In tema di responsabilità medica non è onere del paziente provare la colpa del medico, ma è onere di quest’ultimo provare di avere tenuto una condotta diligente nell’adempimento del suo incarico professionale

E’ con grande piacere che condivido con i miei lettori il primo post da me scritto per la sezione “Aspetti Legali in Dermatologia” del sito Internet dell’ISPLAD – International-Italian Society of Plastic – Regenerative and Oncologic Dermatology.

Un ringraziamento di cuore al Consiglio Direttivo di ISPLAD e, in particolare, al Prof. Antonino Di Pietro per avermi affidato questo prestigioso incarico.

Responsabilità del dermatologo e onere della prova in giudizio

Oggi inauguriamo un nuovo ciclo di post dedicati alle problematiche legali legate al mondo della dermatologia oncologica, rigenerativa ed estetica. Tratteremo temi sia specifici a questa branca della medicina, sia argomenti di più ampio respiro, d’interesse per tutti i professionisti medici.
Il primo tema che esaminiamo concerne un caso di omessa diagnosi di patologia oncologica ed il relativo onere della prova in giudizio, esaminando un caso reale tratto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Il caso all’esame della Cassazione

Un signore si sottopone a visita dermatologica a causa di un’escoriazione della mucosa della bocca; il sanitario non si avvede della natura maligna della patologia, ma giudica l’escoriazione una conseguenza della protesi dentaria e procede ad una semplice sutura della stessa.
In realtà il paziente era affetto da un epitelioma alle mucose buccali che, non tempestivamente diagnosticato e curato, lo porterà in breve tempo al decesso.
Gli eredi del paziente agiscono dunque in causa per ottenere il risarcimento dei danni derivati dall’omessa diagnosi.
Il Tribunale accoglie le richieste degli eredi, con decisione poi confermata dalla Corte d’Appello.
Oggi esaminiamo l’esito del giudizio davanti alla Corte di Cassazione.

Su chi grava l’onere della prova in giudizio?

La difesa del sanitario contesta innanzitutto che la Corte d’Appello avrebbe violato le regole concernenti il riparto dell’onere della prova in giudizio, posto che gli eredi del paziente avrebbero dovuto dimostrare che, quando il paziente si fece visitare dal dermatologo, vi era una lesione “ragionevolmente interpretabile come anticamera di una situazione patologica tumorale”, e tale prova era mancata.
La Corte di Cassazione rigetta l’impugnazione sulla base delle seguenti considerazioni:

  • stabilire se determinati sintomi, ad una determinata epoca, siano stati correttamente o scorrettamente interpretati, significa accertare – in sostanza – se il medico abbia tenuto una condotta diligente o negligente;
  • senonché, l’accertamento della diligenza o meno della condotta del medico equivale all’accertamento della sua eventuale colpa, e

“in tema di responsabilità medica non è onere dell’attore provare la colpa del medico, ma è onere di quest’ultimo provare di avere tenuto una condotta diligente (come questa Corte viene ripetendo da molti anni: per tutti, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 589 del 22/01/1999).”

In altri termini, gli attori – eredi del paziente – avevano solo l’onere di allegare, cioè di affermare, la colpa del sanitario; quest’ultimo, per evitare la condanna, aveva a sua volta l’onere di provare la propria assenza di colpa, che è stato disatteso nel caso concreto.

Un principio ormai consolidato

Quello affermato dalla Suprema Corte nel caso in commento è un principio ormai consolidato nella materia della responsabilità medica.
Come affermato anche in un caso recente concernente la responsabilità di un chirurgo plastico per un intervento di rinosettoplastica mal riuscito,

“Quanto alla ripartizione dell’onere della prova nelle cause di responsabilità medico-sanitaria, è principio ormai pacifico quello secondo cui spetta al paziente dimostrare il danno subito ed il nesso causale tra lo stesso ed il trattamento medico, mentre per andare esente da responsabilità il sanitario ovvero la struttura in cui lo stesso opera dovranno provare di aver correttamente e diligentemente eseguito la prestazione medica e quindi l’assenza di colpa, imprudenza o imperizia e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile”

(Tribunale di Bari, sentenza n. 3690 del 4 settembre 2018).

Il medico è stato giudicato in colpa per non aver prescritto esami più approfonditi

Nel caso oggi in commento, la Cassazione ha confermato che l’esecuzione di un esame istologico avrebbe permesso di accertare l’esistenza della malattia molto prima di quanto effettivamente avvenuto: il medico è stato infatti considerato in colpa

per non aver suggerito od ordinato esami più approfonditi, ovvero per non avere fornito la prova (per quanto detto, gravante su di lui), che alla data in cui visitò il paziente, questi non presentava alcun sintomo tale da suscitare nemmeno il più piccolo sospetto che fosse affetto da una patologia tumorale”.

Irrilevante l’errore dei medici intervenuti successivamente sulla posizione del medico in questione

Alla contestazione del sanitario che, nel decorso della malattia del paziente, avrebbe avuto un peso decisivo l’errore ed il ritardo diagnostico anche dei medici intervenuti successivamente nella vicenda, la Cassazione ha infine replicato che l’eventuale concorso, anche maggioritario, dei medici intervenuti successivamente non avrebbe potuto comportare una riduzione dell’obbligo risarcitorio del medico che ha sbagliato originariamente.

Sulla base di quanto precede, la Corte di Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso e condannato il medico alla rifusione delle spese ed al pagamento di un’ammenda di importo pari al contributo unificato.

Per tutti i dettagli trovi qui la decisione completa (Cassazione Civile, sez. III, n. 26517 del 9 novembre 2017):

Isplad download pdfSCARICA LA SENTENZA DI CASSAZIONE COMMENTATA

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