La responsabilità dell’infermiere per erronea somministrazione di farmaci

Rientra tra gli obblighi dell’infermiere la segnalazione al medico di “anomalie” della terapia farmacologica prescritta da quest’ultimo, che l’infermiere sia in grado di riscontrare, o di eventuali incompatibilità fra farmaci, o fra il farmaco da somministrare e la patologia sofferta dal paziente o particolari condizioni dello stesso.

Ci ricolleghiamo idealmente al mio ultimo post in materia di prescrizione di farmaci potenzialmente pericolosi da parte del medico ed esaminiamo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. IV, n. 20270 del 13.5.2019) che tratta il tema del possibile errore nella somministrazione di farmaci da parte dell’infermiere.

Il caso

Una paziente, affetta da linfoma di Hodgin, viene sottoposta a trattamento chemioterapico presso il dipartimento di oncologia medica di un’azienda ospedaliera universitaria; all’inizio del secondo ciclo di cura, la paziente – che aveva reagito molto bene al primo ciclo chemioterapico – viene infusa per errore con un quantitativo di farmaco 10 volte superiore al dovuto.
Tale somministrazione è conseguenza dell’errata annotazione nella diaria della cartella clinica del dosaggio della terapia del primo ciclo chemioterapico – erroneamente indicato in mg. 90 anziché mg. 9; tale indicazione viene erroneamente trascritta da uno studente di medicina sul cd. foglio di prescrizione interna – sul quale veniva copiata la terapia risultante nella diaria della cartella clinica del ciclo chemioterapico precedente, in modo da avere un supporto cartaceo immediatamente disponibile nel giorno di somministrazione del nuovo ciclo – e, nonostante il palese errore, formalmente validato da un medico, specializzato in oncologia, operante nel reparto come volontario.
Dopo la validazione, il foglio di prescrizione interna viene consegnato alla paziente e da quest’ultima all’ufficio accettazione, che provvede poi alla trasmissione dello stesso all’Unità Manipolazione Chemioterapici Antiblastici.
Ricevuta la prescrizione, l’infermiera professionale incaricata di preparare il farmaco rileva la mancanza, presso l’unità dedicata, dell’ingente quantitativo di farmaco richiesto per l’infusione e provvede immediatamente a contattare il reparto richiedente per chiedere chiarimenti.
Alla telefonata risponde il medico volontario, che conferma la prescrizione ed invita l’infermiera ad allertare la caposala affinché provveda all’approvvigionamento del farmaco mancante tramite la farmacia.
Ricevuto il quantitativo mancante, l’infermiera si rende conto che anche la modalità di somministrazione indicata nella prescrizione (“somministrazione a bolo lento a cinque minuti”) è incompatibile con la quantità di farmaco da somministrare. Contatta dunque nuovamente il reparto e lo stesso medico già interpellato le dà istruzioni di versare il farmaco in una sacca per fleboclisi e di inviarlo in reparto. La paziente, a sua volta perplessa per le nuove modalità di somministrazione del farmaco, viene infusa, ma inizia ben presto ad accusare i sintomi di tossicità sistemica e decede pochi giorni dopo per arresto cardiaco.
Il Tribunale e la Corte d’Appello condannano per omicidio colposo i medici e gli infermieri coinvolti nella vicenda; in questa sede esaminiamo la decisione della Cassazione in merito al ricorso presentato dall’infermiera incaricata di preparare il farmaco.

La somministrazione dei farmaci non è un gesto meccanico, ma collaborativo tra infermieri e personale medico

Nella motivazione della decisione in commento la Corte di Cassazione ripercorre innanzitutto brevemente la normativa applicabile alla professione sanitaria di infermiere specializzato al fine di verificare la consistenza degli obblighi posti a carico della professionista in questione, e ribadisce innanzitutto la specifica ed autonoma posizione di garanzia dell’infermiere nella salvaguardia della salute, della cura e dell’assistenza del paziente, il cui limite è rappresentato dall’atto medico.
Con riferimento alla somministrazione di farmaci, la Suprema Corte sottolinea che l’infermiere, in considerazione della qualità professionale e del corrispondente contenuto della relativa attività, ha il preciso dovere di

attendere all’attività di somministrazione dei farmaci in modo non meccanicistico (ossia misurato sul piano di un elementare adempimento di compiti meramente esecutivi), occorrendo viceversa intenderne l’assolvimento secondo modalità coerenti a una forma di collaborazione con il personale medico orientata in termini critici”.

In tal senso, ricordiamo anche la sentenza della Cassazione n. 2192 del 10.12.2014, con la quale un infermiere professionale, in funzione di caposala, venne condannato per omicidio colposo per aver omesso di segnalare al medico l’incompatibilità dell’antibiotico da quest’ultimo prescritto con l’allergia della paziente, annotata in cartella clinica e di cui l’infermiere era ben a conoscenza.

Fin dove si estendono le competenze infermieristiche in relazione alla somministrazione di farmaci?

La Corte precisa tuttavia che la critica dell’infermiere dev’essere orientata non al fine di sindacare l’operato del medico (in particolare sotto il profilo dell’efficacia terapeutica dei farmaci prescritti), bensì allo scopo di richiamarne l’attenzione sugli eventuali errori percepiti (o comunque percepibili), ovvero al fine di condividere gli eventuali dubbi circa la congruità o la pertinenza della terapia stabilita rispetto al paziente specifico.

È chiaro che la prescrizione di farmaci resta al di fuori delle competenze infermieristiche e che il ruolo di garanzia che compete all’infermiere nella “sfera” della terapia farmacologica si limita al “confronto” con il medico cui è demandata la scelta della cura.
Rientra, in questo senso, fra gli obblighi dell’infermiere la segnalazione di “anomalie” che egli sia in grado di riscontrare, o di eventuali “incompatibilità” fra farmaci o fra la patologia ed il farmaco da somministrare o fra particolari condizioni (per es. allergie annotate in cartella o a sua conoscenza) e la cura prevista.

Con quale medico è opportuno che si confronti l’infermiere?

Nel caso che oggi commentiamo l’infermiera, ricevuta la prescrizione di preparazione del farmaco, ha immediatamente rilevato l’anomalia insita nella stessa e ha correttamente cercato il confronto col medico in ordine al relativo contenuto; solo quando le è stato dato l’ordine di procurarsi la parte di farmaco mancante si è attivata in tal senso.
Non solo. L’infermiera ha sollecitato anche un secondo confronto col medico in merito alle modalità di somministrazione del farmaco, che apparivano incompatibili con la prescrizione ricevuta.
Pertanto, secondo la Cassazione, l’infermiera in questione ha agito correttamente sotto il profilo del dovuto confronto col medico sulla congruità della prescrizione del farmaco e della sua preparazione, nei limiti del rispetto dei rispettivi ruoli e senza sindacare l’operato del medico stesso.
La Suprema Corte pone poi in dubbio il giudizio della Corte d’Appello, secondo cui l’infermiera avrebbe sbagliato a confrontarsi non con un medico “strutturato” – ovverosia rivestito della qualifica di lavoratore dipendente del reparto – ma che frequentava detto reparto semplicemente come volontario, per quanto dotato sia pure in linea di fatto di autonomia d’intervento.

Nella decisione d’appello impugnata non sono infatti indicate le fonti (normativa, linee guida, protocolli, prassi etc.) di un obbligo in tal senso.
La Cassazione ha dunque annullato la condanna dell’infermiera su questo punto e ha rimesso la questione ad una nuova decisione della Corte d’Appello, previa verifica dell’esistenza o meno di norme procedurali conosciute o conoscibili all’agente modello (quali linee guida, buone prassi, protocolli, raccomandazioni e normative interne o consuetudinarie) con le quali si preveda un obbligo infermieristico di interloquire – per lo scioglimento dei nodi relativi al dosaggio dei farmaci ed al loro allestimento – solo con medici cd. “strutturati”.
La questione resta dunque aperta.

Ci aggiorniamo la prossima settimana con un altro, interessante argomento!

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A presto!

LEGGI LA SENTENZA
Cassazione Penale, Sez. IV, n. 20270 del 13.5.2019