Qualora l’insuccesso di un trattamento odontoiatrico sia riconducibile causalmente alla mancata osservanza di corrette misure di igiene orale, che sono determinanti per la buona riuscita del trattamento ma che non risultano prescritte al paziente nel modulo di consenso informato, né espressamente menzionate in cartella odontoiatrica, il dentista è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal paziente stesso.
Torniamo oggi sul tema dell’informazione al paziente e del consenso informato per verificarne un’applicazione pratica, questa volta in campo odontoiatrico, fatta dalla Corte Appello di l’Aquila con la sentenza n. 69 del 13.1.2018.
Il caso
Una signora si affida alle cure di un odontoiatra per l’esecuzione di un trattamento di riabilitazione funzionale dell’apparato masticatorio.
Il trattamento fallisce e la paziente instaura una causa per il risarcimento dei danni contro l’odontoiatra, deducendo sia la negligenza professionale del sanitario nella realizzazione del programma di riabilitazione, sia di non aver ricevuto dallo stesso informazioni specifiche in merito al tipo di igiene orale prescritta nel suo caso.
Il Tribunale rigetta l’allegazione di colpa professionale dell’odontoiatra, ritenendo corretta la condotta tenuta dal medico nell’esecuzione delle varie fasi di intervento; ritiene tuttavia che l’insuccesso del trattamento sia essenzialmente dipeso dal difetto di un’accurata igiene orale della paziente, e che ciò sia conseguenza della mancanza di una sua adeguata informazione da parte del dentista a tale riguardo.
Il Tribunale accoglie pertanto la richiesta di risarcimento del danno conseguente alla mancanza di informazione della paziente, limitatamente al danno patrimoniale, pari alle spese necessarie per un nuovo intervento odontoiatrico e per l’installazione di una nuova protesi.
La decisione viene dunque impugnata avanti alla Corte d’appello.
La posizione dell’odontoiatra
Nel caso in commento, la difesa dell’odontoiatra si concentra su diversi elementi chiave e, in particolare:
- sulla scarsa propensione all’igiene della paziente, che aveva determinato l’insorgenza della patologia originaria;
- sul fatto che sin dal primo incontro era stata ricordata alla paziente l’importanza del rispetto di un’accurata igiene orale, con raccomandazione dell’utilizzo sia di presidi manuali (spazzolino, filo interdentale), meccanici (spazzolino elettrico, idropulsore orale) e chimici (collutori e gel antibiotici);
- sul fatto che, ad ogni buon conto, era stato consegnato alla paziente un modulo informativo che descriveva dettagliatamente le istruzioni relative all’utilizzo del dispositivo protesico e le modalità di pulizia dello stesso;
- infine, sulla considerazione del consulente di parte del sanitario, secondo cui
“il ruolo dell’igiene orale rientra nei percorsi verbali che normalmente avvengono in uno studio odontoiatrico e che non vengono mai riportati sul diario delle prestazioni rese”.
Su chi grava l’onere di provare l’informazione data
La Corte d’Appello, ai fini del riparto dell’onere della prova, parte dalla considerazione che:
- l’attore/paziente danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto col medico (o con la struttura sanitaria) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia lamentata ed allegare un inadempimento del debitore in astratto idoneo a provocare tale danno;
- il debitore/professionista sanitario deve, per parte sua, provare o che non c’è stato alcun inadempimento o, anche qualora un inadempimento vi sia stato, che non è stato rilevante nella causazione del danno lamentato dal paziente.
Sulla base di quanto precede,
“applicando tale principio alla fattispecie, deve affermarsi che era onere del sanitario provare di aver fornito alla paziente tutte le informazioni necessarie per assicurare una corretta igiene orale, non limitata alla ordinaria pulizia dei denti e della bocca con lo spazzolino ed il filo interdentale (che non necessita di particolari spiegazioni o raccomandazioni) ma estesa … all’utilizzo di ulteriori presidi meccanici e chimici”.
Tale prova, ritiene la Corte, non è stata fornita nel caso in commento.
Il consulente tecnico nominato dal Tribunale ha infatti accertato – in assenza di contestazioni – la mancanza di qualsiasi prescrizione sul tema dell’igiene orale nella cartella odontoiatrica e nel modulo del consenso informato sottoscritto dalla paziente; nessun altro concreto elemento idoneo a provare che la paziente fosse stata adeguatamente informata con altre modalità è stato poi fornito dal medico.
Per concludere
Alla luce di quanto sopra, la Corte d’Appello ha dunque confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha stabilito che, nel caso in commento,
“l’insuccesso del trattamento odontoiatrico è causalmente riconducibile alla mancata scrupolosa osservanza di corrette misure di igiene orale che non risultavano prescritte alla paziente nel modulo di consenso informato e di cui non vi era menzione neppure in cartella, prescrizioni che nella fattispecie erano determinanti per il conseguimento del fine terapeutico, considerata l’anamnesi della paziente ed il programma di riabilitazione protesica proposto e realizzato dal dentista.”
La condanna al risarcimento del danno subito dalla paziente è stata dunque confermata anche in grado d’appello.
È dunque sempre consigliabile, anche in ambito odontoiatrico, tenere traccia scritta di tutte le informazioni date e delle prescrizioni che possano avere un rilievo nel trattamento del paziente e nella sua riabilitazione, in modo tale da non correre rischi in caso di eventuale contenzioso.
Ci aggiorniamo la prossima settimana con un altro, interessante argomento!
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LEGGI LA SENTENZA
Corte Appello di L’Aquila, sent. n. 69 del 13.1.2018