Errato test del DNA ed estensione dei danni risarcibili

In caso di cessazione del rapporto padre-figlio a seguito di scoperta di errore nell’esecuzione di precedente test del DNA, si può configurare un danno da perdita del rapporto parentale, indipendentemente dall’esistenza di un legame di sangue tra i soggetti interessati e dal fatto che la persona perduta sia ancora in vita

Oggi ci occupiamo di un’ordinanza (Cassazione Civile, n. 20835 del 21.8.2018) con cui la Corte di Cassazione ha recentemente rivalutato l’estensione dei danni risarcibili derivanti da errore nell’esecuzione del test del DNA al fine del riconoscimento della paternità.

 

Il caso

Nel 2000, una signora si rivolge ad una struttura sanitaria per far eseguire il test del DNA del figlio ai fini del riconoscimento della paternità.
Viene individuato il presunto padre ma, dopo circa tre anni ed a seguito di nuovo esame del DNA, si scopre un errore nel test originario e la reale paternità di un altro signore.
L’uomo e la sua famiglia si allontanano dal bambino. La donna agisce dunque in giudizio contro la struttura ospedaliera ed il medico che avevano eseguito il test del DNA errato per chiedere il risarcimento dei danni subiti dalla stessa e dal figlio a causa del suddetto errore.
Il Tribunale accoglie la richiesta e condanna medico ed azienda ospedaliera a risarcire a madre e figlio l’importo totale di Euro 36.808,00 a titolo di danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psico-fisica.
La Corte d’Appello incrementa tale importo ad Euro 47.000,00 ma, al pari del Tribunale, rigetta la domanda di risarcimento del cd. danno da perdita del rapporto parentale.
Vediamone i motivi.

 

La posizione della Corte d’Appello: in mancanza di legame di sangue, non esiste danno al rapporto parentale

La Corte d’Appello, pur avendo accertato l’esistenza di un legame affettivo del bimbo nei confronti del presunto padre e dei nonni, ha affermato che non poteva essergli liquidato alcun danno da perdita del rapporto parentale per la ragione che:
* il presunto padre non aveva alcun legame naturale, di paternità o di altra parentela, col bimbo: non si poteva dunque discorrere di rapporto parentale;
* in ogni caso, il presunto padre era ancora vivo, quindi non poteva profilarsi alcuna perdita del rapporto con lo stesso.

 

La posizione della Corte di Cassazione: come si liquida il danno non patrimoniale…

Nell’ordinanza in commento la Corte di Cassazione affronta innanzitutto le modalità di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di lesioni che non toccano il bene-salute:

ogni vulnus arrecato ad un altro valore o interesse costituzionalmente tutelato andrà … valutato ed accertato all’esito di compiuta istruttoria, ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il … duplice aspetto della sofferenza morale e della alterazione delle attività dinamico relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato”.

La Cassazione conferma dunque la sua impostazione in tema di risarcibilità della lesione di valori diversi dal bene-salute, purché si tratti di valori costituzionalmente riconosciuti e tutelati. Per liquidare correttamente tale danno, sarà necessario – analogamente al risarcimento del danno alla salute –

attribuire al soggetto una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore quanto sotto il profilo dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto”.

 

… e quando si liquida il danno da perdita del rapporto parentale

Tornando specificamente all’argomento di nostro interesse, la Cassazione conferma che
* il danno al rapporto parentale può concretarsi tanto in una perdita completa del rapporto, quanto in una mera lesione dello stesso
* tale danno deve essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva,

“indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita ed abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito … nel rapporto padre figlio”

* in caso di cessazione del rapporto, il danno va inoltre riconosciuto in relazione a qualsiasi causa che interrompa questo rapporto, che non deve essere necessariamente la morte del padre o della persona cara.

 

Per concludere

Sulla base dei principi sopra visti, la Cassazione ha dunque disposto la correzione della motivazione della sentenza della Corte d’Appello, così sintetizzata:

“il danno da perdita del rapporto parentale spetta quando vi sia rottura di tale rapporto anche con un soggetto non consanguineo, ma che rappresenti per il danneggiato la identica figura del padre, e che la lesione del rapporto parentale può essere determinata anche da un evento diverso dalla morte”.

Il principio sopra affermato non ha tuttavia modificato in alcun modo le sorti del caso concreto: al di là del principio di diritto sopra affermato, infatti, la Corte d’Appello aveva già tenuto conto del danno subito dal bambino per la perdita del rapporto col presunto padre, integrando le somme riconosciute dal Tribunale con adeguata personalizzazione. Rimane dunque invariato il risarcimento già liquidato a bimbo e signora.

 

Ci riaggiorniamo la prossima settimana con un nuovo, interessante argomento!

Resta collegato o iscriviti alla newsletter per non perdere i prossimi aggiornamenti.

A presto!

 

LEGGI IL DOCUMENTO

Cassazione Civile, Sez. III, ord. n. 20835 del 21.8.2018