La struttura sanitaria ha, in forza del contratto di spedalità, il dovere di vigilanza sui pazienti; tuttavia, la struttura non risponde per eventi dalla stessa imprevedibili o non riconoscibili.
Questa settimana ci occupiamo del dovere di vigilanza sui pazienti gravante sulla struttura sanitaria, come recentemente trattato in una sentenza del Tribunale di Rovigo.
Il caso
Una signora viene portata da marito e figlia presso il locale Pronto Soccorso a causa di problemi psicologici ed insonnia protrattasi per cinque giorni, e viene poi ricoverata presso il reparto di osservazione breve in Neurologia dello stesso Ospedale.
Il giorno successivo al ricovero la paziente si getta dall’ultimo piano del nosocomio, morendo a seguito della caduta.
La figlia ed il marito della paziente agiscono dunque in giudizio contro l’Ospedale per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso della signora, ritenendo che la morte della stessa sia dipesa dalla condotta colposa degli operatori sanitari dell’ospedale.
Esiste un dovere dell’Ospedale di vigilare il paziente?
Il Tribunale di Rovigo esamina il caso valutando, preliminarmente, la natura della responsabilità della struttura Ospedale e precisando che, anche prima dell’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco il 1° aprile 2017 (stiamo parlando di fatti accaduti nel 2011), la responsabilità della struttura ospedaliera per i danni cagionati ai pazienti era già qualificata dalla giurisprudenza come di natura contrattuale sulla base del cd. “contratto di spedalità”: vedi, al riguardo, anche il mio precedente post Valutare l’inadempimento medico: irrilevanti le aspettative del paziente.
Sulla base di tale rapporto, la struttura
“deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi di cd. protezione ed accessori”.
Tra tali obblighi accessori, che si aggiungono alle prestazioni sanitarie e di cura, rientra anche il dovere di vigilanza sui pazienti.
I limiti del dovere di vigilanza
Il dovere di vigilanza sul paziente rientra tra gli obblighi di garanzia dell’ente ospedaliero ed include gli obblighi di organizzazione dell’attività di sorveglianza per garantire la sicurezza dell’utente e dell’attività di manutenzione per evitare i rischi più pericolosi e prevedibili (pensiamo per esempio al rischio di cadute in ospedale).
Ma quali sono i limiti di tale dovere accessorio di vigilare, con specifico riferimento a potenziali problemi di autolesionismo dei pazienti?
Secondo il Tribunale di Rovigo, non si tratta di un obbligo dai contorni indefiniti, di vigilare sempre e comunque qualsiasi paziente; l’obbligo sarà più infatti intenso nel caso di soggetti che hanno già posto in essere condotte analoghe o hanno manifestato intenti suicidari. Per far scattare lo specifico obbligo di garanzia,
“è necessario che i medici e più in generale i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera vengano informati di tale pericolo o, quantomeno, che tale pericolo fosse da loro riconoscibile, non potendosi individuare una responsabilità della struttura per un evento imprevedibile.”
Onere della prova
Sulla base delle norme in materia di responsabilità contrattuale, a fronte dell’allegazione di un suo inadempimento,
“spetterà alla struttura dimostrare l’esatto adempimento, o il mancato adempimento per causa ad essa non imputabile, di quella serie di prestazioni che sorgono in capo alla medesima in seguito all’accettazione del paziente”.
Nel caso di specie, in particolare, spettava all’Ospedale di neutralizzare le affermazioni degli attori che i sanitari dell’Ospedale sarebbero stati ripetutamente informati degli intenti suicidari espressi dalla paziente.
L’esito dell’istruttoria nel caso concreto
Nei documenti clinici del caso non è stata rinvenuta alcuna indicazione dei possibili propositi o tendenze suicide della paziente; d’altra parte, le testimonianze assunte dal Giudice nel caso di specie hanno dato esiti opposti: la sorella della sfortunata paziente ha confermato che la nipote avrebbe riferito ai sanitari i propositi suicidari della signora; per contro, un’infermiera del reparto di neurologia ha negato che tale informazione le sarebbe stata data.
Tale incertezza, unitamente alla ritenuta maggiore affidabilità della testimonianza dell’infermiera, ha portato il giudice a ritenere non raggiunta la prova della conoscenza dei propositi suicidari della paziente da parte degli operatori della struttura ospedaliera, con conseguente rigetto delle domande risarcitorie presentate contro la stessa.
Per concludere
La struttura sanitaria può essere ritenuta responsabile per la violazione non solo del dovere principale di apprestare idoneo personale sanitario e strutture adeguate alle cure del paziente, ma anche, pur a determinate condizioni, in caso di violazione dei suoi doveri accessori al contratto di spedalità e, in particolare, il dovere di vigilanza sul paziente.
Ci aggiorniamo presto con un altro interessante argomento!
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