Danni da chirurgia plastica? Risponde il chirurgo scelto dal paziente, non la clinica

Nel caso in cui vi sia un contratto diretto tra chirurgo e paziente per l’esecuzione di un intervento estetico, la responsabilità per i danni causati alla paziente grava sul solo professionista medico: la clinica privata ospitante non ne risponde: così il Tribunale di Verona in una recente pronuncia.

 

Il caso

Nel maggio del 2003 una signora si rivolge ad un chirurgo plastico per l’esecuzione di un intervento di mastoplastica additiva al seno, con risultati soddisfacenti; alcuni anni più tardi, a seguito di una notevole perdita di peso, la signora si rivolge allo stesso chirurgo per ridurre, questa volta, il volume del seno.
L’intervento non va a buon fine e la paziente riporta evidenti cicatrici ed una deformazione anatomicapermanente del seno.

 

L’opinione del Tribunale di Verona  

Solo il chirurgo è responsabile per il danno estetico subito dalla paziente

Nella sentenza che si commenta, il Tribunale parte dalla considerazione che nel caso di specie il chirurgo ha stipulato un contratto d’opera professionale direttamente con la paziente, con il quale il medico si è obbligato personalmente ad eseguire l’intervento di chirurgia plastica.
Il Tribunale ritiene che “in casi come questo (in cui, cioè, il sanitario sia stato specificamente scelto dal paziente ed abbia provveduto egli stesso ad accettare il paziente nella clinica), non possa essere ipotizzata alcuna responsabilità della clinica medesima per l’inadempimento dell’obbligazione avente ad oggetto la prestazione chirurgica.”
Nel momento in cui è accertata la colpa del chirurgo nell’esecuzione dell’intervento, è irrilevante che alla paziente sia stato promesso o meno un risultato in termini di relativo esito.

 

Nessuna responsabilità per la clinica ospitante

In questi casi, secondo il Tribunale di Verona, si deve dunque escludere l’esistenza di una responsabilità della casa di cura privata per il danno estetico subito dalla signora, dal momento che il rapporto tra paziente e clinica concerne esclusivamente le prestazioni accessorie, in senso lato alberghiere (di messa a disposizione della struttura, delle attrezzature e del personale ausiliario) connesse dall’intervento già concordato direttamente tra paziente e medico, prima dell’ingresso della stessa nella struttura sanitaria.

 

Quando la struttura risponde per il fatto dell’ausiliario?

Secondo il Tribunale si deve anche escludere la configurabilità della possibile responsabilità della struttura per il fatto dei medici suoi ausiliari posto che tale tipo di responsabilità presupponedue condizioni:

  • che il paziente si rivolga direttamente alla casa di cura per ottenere la prestazione chirurgica (eventualmente indicando il nominativo del sanitario), e
  • che,in ogni caso, il paziente non abbia stipulato un autonomo contratto con il sanitario.

Si noti che nel caso di specie la paziente è stata anche condannata a rifondere le spese del processo alla casa di cura ingiustamente chiamata in causa.
La pronuncia in questione si pone in contrasto con consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale invece ritiene che alla responsabilità diretta del chirurgo comunque si affianchi quella, pur indiretta, della struttura sanitaria presso la quale è stato ricoverato il paziente danneggiato.

 

Niente specialità per il chirurgo? Può essere irrilevante 

Durante il processo si riscontra inoltre che il chirurgo convenuto non era in possesso di una specializzazione in chirurgia plastica, ma aveva soltanto conseguito due master in tale materia.
Ciò nonostante, il Tribunale ha ritenuto che la violazione dell’obbligo di informare correttamente la paziente sul punto, in sé considerata, nonaveva avuto alcuna rilevanza nel caso concreto.
Infatti, non era possibile affermare “con ragionevole probabilità” che, qualora fosse stata correttamente informata delle qualifiche professionali del medico, la paziente non si sarebbe sottoposta all’intervento.

 

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Tribunale di Verona, sentenza 22.6.2017