Pubblicate le tabelle milanesi integrate a punti 2022 per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale

In data 29 giugno 2022 sono state pubblicate sul sito del Tribunale di Milano e sul sito dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano le nuove tabelle elaborate dal “Gruppo danno alla persona” dell’Osservatorio, contenute nel documento denominato “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – Tabelle integrate a punti – Edizione 2022”; i criteri orientativi sono corredati di due allegati: “Allegato 1. Esempi di calcolo risarcitorio confrontati con il monitoraggio” e “Allegato 2. Domande & risposte”.

La sentenza n. 10579/2021 della Cassazione

Il percorso che ha condotto ai documenti oggi pubblicati è iniziato nell’ottobre 2015; negli anni successivi sono state raccolte ed esaminate dal Gruppo “Danno alla persona” dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano circa 600 sentenze al fine di verificare i criteri utilizzati dai giudici per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. I lavori erano ancora in corso allorché il 21.04.2021 è pubblicata la sentenza della Cassazione Civile n. 10579/2021 che afferma il seguente principio di diritto:

al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.

Dopo ampio dibattito, il Gruppo “Danno alla Persona” ha deciso di provare ad elaborare delle tabelle integrate a punti, che partissero dai valori monetari delle tabelle milanesi, ferma la verifica del consolidamento dell’orientamento inaugurato da Cass. Civ., n. 10579/2021.

I parametri utilizzati per il calcolo del danno

Una notevole difficoltà da superare nella fase dell’elaborazione delle tabelle è stata la scelta della costruzione della curva dei risarcimenti tra diverse possibilità di tabelle a punti.

Dopo un intenso dibattito, si è optato per il metodo della “tabella integrata a punti per somma” che parte da zero, corredata di casi per il confronto con il monitoraggio, che rappresenta dunque un risultato di sintesi, progressivamente raffinato secondo le valutazioni maggiormente condivise dal gruppo.

Il punto di partenza restano i valori indicati nelle Tabelle milanesi: pertanto, per la perdita del parente di primo grado/coniuge ed assimilati il “valore-punto” è pari ad € 3.365,00 (€ 336.500,00 : 100) e per la perdita del parente di secondo grado (nipote/fratello) il “valore-punto” è pari ad € 1.461,20 (€ 146.120,00 : 100); anche per questo motivo le tabelle sono state denominate tabelle “integrate a punti”.

Anche i parametri rilevanti – indicati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10579/2021per il calcolo dei punti sono quelli già previsti in linea generale dalle precedenti versioni delle tabelle milanesi:

  • età della vittima primaria
  • età della vittima secondaria
  • convivenza tra le due
  • sopravvivenza di altri congiunti
  • qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.

Nelle tabelle integrate a punti è previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il “valore-punto” sopra visto, pervenendo così all’importo monetario liquidabile.

Le prime quattro circostanze hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici; la quinta circostanza è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore).

Come si valuta la relazione affettiva perduta?

Nell’apprezzamento dell’intensità e qualità della relazione affettiva, si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa. Ai fini dell’attribuzione dei punti per il parametro, il giudice potrà tenere conto sia delle circostanze obiettive di cui ai primi 4 parametri (“obiettivi”) e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:

  • frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet),
  • condivisione delle festività/ricorrenze,
  • condivisione di vacanze,
  • condivisione attività lavorativa/hobby/sport,
  • attività di assistenza sanitaria/domestica,
  • agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria,
  • altri casi.

Il risarcimento non è un calcolo matematico

Si sottolinea ad ogni modo la necessità di evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti e l’obbligo di motivazione gravante sul giudice. Come già indicato anche nei criteri orientativi delle tabelle ed. 2021:

Rimane sempre fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche (eccezionalmente) al di fuori della stessa; come si legge nella sentenza n. 12408/2011, la Tabella esprime un valore “equo”, “e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità”.

Le tabelle integrate a punti prevedono un “cap”, cioè un limite massimo non superabile, pari al valore monetario della “forbice” delle precedenti tabelle milanesi.

Coerentemente con i criteri orientativi delle tabelle milanesi ed. 2021, “non esiste un minimo garantito”, ed è inoltre inserita la seguente necessaria avvertenza:

contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l’ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella”.

Le tabelle si applicano solo ad ipotesi di illeciti colposi 

Si conferma altresì, come per la precedente edizione 2021, che “per il danno da perdita del rapporto parentale (come peraltro per quelle del danno biologico), vanno distinte le ipotesi integranti reati colposi o dolosi; la tabella si applica solamente alle prime. Nelle fattispecie in cui l’illecito sia stato cagionato con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente ad una liquidazione che superi l’importo massimo previsto in tabella. Anche nella sentenza n. 10579/2021 si afferma: “è sempre data la possibilità al giudice di liquidare il danno, oltre i valori massimi o minimi previsti dalla tabella, in relazione a casi la cui eccezionalità, specificatamente motivata, fuoriesca ictu oculi dallo schema standardizzato”.

Infine, come nelle precedenti edizioni, anche in quella 2022 spetta al giudice valutare se nel singolo caso concreto deve riconoscersi il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti nelle tabelle (genitore/figlio/coniuge/assimilati/fratello/nipote), ove sia fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (o della grave lesione biologica) del congiunto.

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Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale- Tabelle integrate a punti – Edizione 2022