Il TAR Lazio cassa la “vigile attesa” nella gestione domiciliare del Covid-19

La prescrizione dell’AIFA, come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professione, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVID-19 come avviene per ogni attività terapeutica. La circolare ministeriale va dunque annullata.

Oggi vi segnalo una recentissima sentenza del Giudice Amministrativo (TAR Lazio, sentenza 419 del 15 gennaio 2022) concernente la circolare del Ministero della Salute del 26 aprile 2021, dedicata alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19.

Il caso

I ricorrenti, medici di medicina generale e specialisti, hanno convenuto in giudizio il Ministero della Salute avanti al TAR Lazio per contestare le linee guida promulgate da AIFA e pedissequamente mutuate con la circolare del Ministero della Salute, titolata “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”, aggiornata al 26 aprile 2021.

In particolare, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento – previa sospensiva – della circolare, nella parte in cui prevede che, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, i curanti debbano unicamente attenersi ad un atteggiamento di “vigile attesa (intesa come costante monitoraggio dei parametri vitali e delle condizioni cliniche del paziente)”, con somministrazione di soli fans e paracetamolo, e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da COVID, nonché di ogni altro “atto connesso, presupposto ovvero consequenziale”.

Le contestazioni mosse alla circolare ministeriale

Vengono, in particolare, contestate al Ministero le linee guida concernenti la gestione clinica a domicilio dei soggetti Covid-positivi asintomatici o paucisintomatici e, in particolare:

  • l’indicazione di limitare la terapia dei trattamenti sintomatici – in sostanza – a somministrazione fans e paracetamolo;
  • la circostanza che, anziché dare indicazioni positive sulle terapie da adottare a domicilio, venga previsto un elenco delle terapie da non somministrare. Infatti la circolare, pur affermando che “altri farmaci sintomatici potranno essere utilizzati su giudizio clinico”, dà poi una serie di diktat negativi (vedi pag. 12 ss.; per esempio: non utilizzare routinariamente corticosteroidi; non utilizzare eparina, antibiotici, idrossiclorochina, benzodiazepine etc.), divieti che non corrispondono all’esperienza diretta maturata dai ricorrenti.

La posizione del TAR

Secondo il TAR, le censure sollevate dai ricorrenti colgono nel segno.

Infatti, al di là della validità giuridica delle prescrizioni ministeriali (le quali sono tuttavia idonee a costituire esimenti in caso di eventi sfavorevoli) è onere imprescindibile di ogni sanitario di “agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito”.

La prescrizione dell’AIFA, come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professione, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVID-19 come avviene per ogni attività terapeutica.”

In un’analoga vicenda giudiziaria, concernente la sola determinazione dell’AIFA poi integralmente ripresa dalla circolare oggi in esame, il giudice di appello ha precisato che “… la nota AIFA non pregiudica l’autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna, laddove la sua sospensione fino alla definizione del giudizio di merito determina al contrario il venir meno di linee guida, fondate su evidenze scientifiche documentate in giudizio, tali da fornire un ausilio (ancorché non vincolante) a tale spazio di autonomia prescrittiva, comunque garantito”.

La conclusione nel caso in commento

Sulla base di quanto precede, il TAR ha così concluso:

il contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale.”

Il ricorso è stato dunque accolto e, per l’effetto, la circolare è stata annullata, con compensazione delle spese di giudizio in considerazione della peculiarità della questione trattata giudizio.

Ci aggiorniamo la prossima settimana con un nuovo, interessante argomento.

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LEGGI I DOCUMENTI

TAR Lazio, Sezione Terza-quater, sentenza 419 del 15 gennaio 2022

Circolare Ministero della Salute 26 aprile 2021, “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”