Omesso consenso informato: sono risarcibili i danni subiti… da terzi?

Qualora in conseguenza di un intervento chirurgico risulti accertata una situazione peggiorativa della salute del paziente, rientrante nel rischio dell’intervento ma di cui il paziente non sia stato informato, e tale peggioramento sia idoneo ad incidere in via immediata e riflessa anche sulla sfera sessuale e relazionale della vita di coppia, sorgerà in  capo al coniuge del paziente un diritto al risarcimento del danno scaturente da tale peggioramento, in quanto conseguenza dell’omesso consenso informato.

 

Oggi vi segnalo un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione (n. 26728 del 23 ottobre 2018) che afferma un principio di diritto – dichiaratamente innovativo – in materia di omesso consenso informato e di tutela dei diritti dei terzi eventualmente lesi dagli esiti di tale omissione.

 

Il caso

Un paziente si sottopone ad un intervento di falloplastica additiva ma, non informato dal suo medico curante dei possibili rischi dell’intervento, finisce per soffrire in conseguenza dello stesso di una definitiva impotentia coeundi.

Il paziente agisce dunque in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito dell’intervento sia contro l’andrologo di fiducia che l’aveva consigliato di sottoporsi all’intervento, sia contro l’urologo che l’aveva operato e contro gli enti di rispettiva appartenenza.

La moglie del paziente decide di intervenire a sua volta in causa per chiedere in proprio la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno derivato alla propria sfera sessuale in qualità di coniuge e del danno morale.

Il Tribunale accoglie le domande avanzate nei soli confronti dell’urologo e dell’Azienda ospedaliera di appartenenza, condannandoli a risarcire al solo paziente un modesto importo riferito alla violazione del diritto di autodeterminazione conseguente all’omesso consenso informato e rigettando tutte le altre domande, inclusa quella del coniuge. La sentenza viene parzialmente modificata in sede d’appello ed infine sottoposta a ricorso in Cassazione.

 

Su chi grava l’obbligo di informare il paziente?

La Corte di Cassazione esamina il caso sottopostole partendo innanzitutto dalla valutazione dei diversi ruoli svolti dai professionisti medici coinvolti nella vicenda, valorizzando il fatto che l’andrologo che aveva partecipato alla scelta del paziente in fase preintervento aveva poi anche preso parte dell’équipe medica che aveva operato il paziente in qualità di aiuto-chirurgo.

Partendo da tale circostanza, la Corte afferma il principio secondo cui, in tema di consenso informato concernente l‘esecuzione di un intervento chirurgico, qualora risulti che l’intervento sia stato eseguito da un sanitario in qualità di capo dell’équipe medico-chirurgica, ma che l’esecuzione dell’intervento sia stata in realtà consigliata al paziente dall’aiuto-chirurgo, entrambi i sanitari rispondono dell’eventuale difetto del consenso informato, posto che

  • da un lato, il capo dell’équipe medica è sempre responsabile dell’adeguata informazione del paziente in merito a caratteristiche, rischi e benefici dell’atto chirurgico e delle possibili alternative, ma
  • dall’altro lato, l’aiuto-chirurgo

“nell’eseguire la propria prestazione con il consigliare l’intervento, deve reputarsi anch’egli responsabile di non avere assicurato l’informazione dovuta”,

posto che il rapporto curativo è stato indirizzato verso l’intervento chirurgico per una condotta sua propria.

 

Il danno subito dal paziente a causa dell’omesso consenso

Il secondo passaggio d’interesse toccato dalla sentenza concerne il danno risarcibile subito dal paziente, limitato dalle Corti di merito al semplice risarcimento del danno da violazione del diritto di autodeterminazione (ovvero di scegliere liberamente a quali cure sottoporsi) del paziente.

Va tuttavia tenuto presente che nel caso in commento v’è qualcosa in più, ovverosia un danno (grave) alla salute – permanente disfunzione del suo apparato genitale – che il paziente, se adeguatamente informato dei rischi ai quali si sottoponeva, avrebbe potuto evitare semplicemente rifiutando di sottoporsi all’intervento.

Sul punto, la Corte ribadisce pertanto i principi già affermati da numerosi precedenti (al riguardo vedi anche il mio postConsenso informato (parte quarta): le conseguenze della violazione“) affermando che, in caso di danno alla salute riportato dal paziente a seguito di intervento chirurgico correttamente eseguito, ma della cui possibilità il paziente stesso non sia stato compiutamente informato, il paziente avrà diritto al risarcimento:

  • sia del danno da violazione del suo “diritto di autodeterminarsi” liberamente,
  • sia del cd. danno “differenziale” da lesione alla salute causata dall’omesso consenso informato, che andrà quantificato considerando il danno globale alla salute subito dal paziente all’esito dell’intervento, sottraendo poi il deficit di cui il paziente avrebbe comunque sofferto se non si fosse sottoposto all’intervento stesso.

Graverà naturalmente sul paziente la prova del fatto che, se correttamente informato, non si sarebbe sottoposto all’intervento consigliatogli.

 

Quando il danno subito da un terzo per l’omissione dell’informazione dovuta al paziente può essere considerato meritevole di tutela?

Il passaggio di maggiore interesse della sentenza che commentiamo oggi concerne tuttavia i danni subiti dal coniuge del paziente che, lo ricordiamo, né il Tribunale né la Corte d’Appello avevano in alcun modo considerato.

Secondo la Cassazione, l’omissione della doverosa informativa al paziente in merito ai possibili rischi ed esiti negativi dell’intervento e le conseguenze che ne sono scaturite nel caso concreto non costituiscono solo un danno diretto per il paziente, bensì riverberano i loro effetti in via immediata e riflessa nella sfera sessuale e nella vita della coppia, incidendo così direttamente anche sul coniuge, che viene

egualmente privato di un aspetto importante e caratterizzante del rapporto di coppia, collegato ai diritti e obblighi sanciti nell’ art. 142, comma 2, cod. civ.”.

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha riconosciuto un vero e proprio diritto del coniuge del paziente al risarcimento del danno da omissione del consenso informato, affermando il seguente nuovo principio di diritto:

in tema di consenso informato, qualora risulti accertata, con riferimento alla sottoposizione di un coniuge ad un intervento, una situazione peggiorativa della salute incidente nella sfera sessuale, rientrante nel rischio dell’intervento, e peggiorativa della condizione del medesimo, sebbene non imputabile a cattiva esecuzione dello stesso, il coniuge che risente in via immediata e riflessa del danno, incidente nella sfera  sessuale e relazionale della vita di coppia, collegato a detto  peggioramento, ha diritto al risarcimento del danno, in quanto tale danno è conseguenza della condotta di violazione della regola del consenso informato in danno del coniuge, nei limiti di come è stato rilevato nei suoi confronti”.

Il principio in questione appare, a mio avviso, sovrapponibile a quello della cd. “estensione degli effetti protettivi del contratto” intercorso tra paziente e struttura ospedaliera o medico, che la giurisprudenza ha già più volte affermato essere applicabile a favore dei prossimi congiunti del paziente e, in particolare, del padre nei casi di nascita indesiderata scaturente da mancata rilevazione delle malformazioni congenite del bimbo.

Il caso è stato dunque rinviato alla Corte d’Appello di provenienza, in diversa composizione, affinché venga di nuovo deciso sulla base dei principi di diritto sopra visti.

 

Per concludere

Alla luce della sentenza che abbiamo appena esaminato risulta evidente che, qualora il rapporto curativo col paziente si instauri con un medico, che consigli un intervento chirurgico, e prosegua con altro professionista sanitario, che materialmente esegua tale intervento, entrambi avranno l’obbligo di informare il paziente in merito agli esiti (benefici e rischi) dell’intervento, nonché sulle possibili alternative disponibili.

In mancanza, il rischio è che entrambi vengano in seguito chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dall’omissione della dovuta informativa.

 

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A PRESTO!

 

LEGGI LA SENTENZA

Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 26728 del 23 ottobre 2018