La copia della cartella clinica? È un diritto, ed è gratuita

Nell’ambito del rapporto medico/paziente, quest’ultimo ha il diritto di ottenere gratuitamente dal titolare del trattamento (medico o struttura sanitaria che sia) la prima copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella clinica, che includa una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme dei suoi dati relativi alla salute oggetto di trattamento.

Oggi vi segnalo una recentissima sentenza della Corte di Giustizia Europea (EU2023:811 del 26 ottobre 2023), concernente un caso tedesco, in tema di trattamento di dati afferenti alla salute di un paziente da parte del suo medico e rilascio della cartella clinica.

Il caso

Una signora, paziente di un dentista, ritenendo che siano stati commessi errori nel corso del trattamento sanitario, chiede al medico di consegnarle, a titolo gratuito, una copia della sua cartella clinica.

Il medico conferma la sua disponibilità ad accedere alla richiesta a condizione che – conformemente a quanto disposto dalla normativa tedesca in materia – la paziente rimborsi le spese amministrative della copia della cartella.

La paziente rifiuta, e le parti ingaggiano una guerra legale che giunge fino alla Suprema Corte tedesca, la quale sottopone a sua volta alla Corte di Giustizia Europea una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione degli articoli 12, par. 5, articolo 15, par. 3, e 23, par. 1, lettera i), del Regolamento UE 2016/679 (“RGPD”).

Vediamo qui di seguito su cosa verte la questione controversa.

In quali termini l’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai propri dati secondo il RGPD?

Innanzitutto, secondo la Corte di Giustizia,

“occorre rilevare che un medico che procede alle operazioni di trattamento … riguardanti i dati dei suoi pazienti deve essere considerato un «titolare del trattamento» … soggetto agli obblighi che detta qualità comporta, in particolare garantendo un accesso ai dati personali su richiesta degli interessati.”

D’altra parte, il paziente è qualificabile come “interessato“, con tutto ciò che ne segue in termini di diritti concernenti i dati personali (inclusi i dati afferenti alla salute) del paziente stesso.

Ciò posto, l’articolo 15 del RGPD stabilisce che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in caso di risposta positiva, di ottenere l’accesso ai dati personali oggetto di trattamento; a sua volta, il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento e, solo in caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare può addebitare un contributo spese ragionevole, basato sui costi amministrativi.

D’altra parte, l’articolo 12, paragrafo 5, del RGPD stabilisce il principio secondo cui l’esercizio del diritto di accesso dell’interessato ai suoi dati oggetto di trattamento e alle relative informazioni non deve comportare spese per l’interessato. Inoltre, tale disposizione prevede due motivi per i quali un titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi, o rifiutare di soddisfare una richiesta. Tali motivi riguardano casi di abuso di diritto, in cui le richieste dell’interessato sono «manifestamente infondate» o «eccessive», in particolare a causa del loro carattere ripetitivo.

La richiesta di copia della cartella clinica o di altri documenti da parte dell’interessato è subordinata all’allegazione di particolari motivi?

Secondo la Corte di Giustizia la risposta dev’essere negativa.

Infatti, né la formulazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del RGPD né quella dell’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del Regolamento subordinano la fornitura della prima copia (gratuita) dei dati personali al fatto che l’interessato invochi un motivo specifico a giustificazione delle sue richieste.

“Tali disposizioni non offrono… al titolare del trattamento la possibilità di chiedere i motivi della richiesta di accesso presentata dall’interessato…”.

Pertanto, anche laddove la richiesta dell’interessato sia finalizzata ad incardinare un’azione legale contro il titolare del trattamento – come nel caso in questione – quest’ultimo non potrà negare all’interessato né l’accesso ai suoi dati oggetto di trattamento, né il rilascio di una copia degli stessi.

A quali dati è necessario garantire l’accesso?

Ai sensi del considerando 63 del RGPD, “Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che lo riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità.

Secondo la Corte di Giustizia, posto che il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato una copia dei suoi dati personali che deve presentare tutte le caratteristiche che gli consentano di esercitare effettivamente i suoi diritti a norma del Regolamento, tale copia deve riprodurre integralmente e fedelmente i dati personali oggetto di trattamento, e ciò implica che sia consegnata all’interessato non una sintesi, bensì una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme di tali dati.

Per quanto riguarda i dati relativi alla salute dell’interessato, sempre ai sensi del Considerando 63, tale diritto include in ogni caso quello di ottenere una copia dei dati della sua cartella medica contenente informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati al medesimo. Pertanto, il diritto di accesso dell’interessato presuppone quello di ottenere la copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella clinica, qualora la fornitura di tale copia sia necessaria per consentire all’interessato di verificare l’esattezza e la completezza dei suoi dati personali e per garantirne l’intelligibilità.

Che impatto ha la decisione sulla confliggente normativa tedesca?

Secondo la Corte di Giustizia, il Regolamento non consente di adottare una normativa nazionale che, al fine di tutelare gli interessi economici del titolare del trattamento, ponga a carico dell’interessato le spese della prima copia dei suoi dati personali oggetto di tale trattamento.

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LEGGI IL DOCUMENTO

Corte di Giustizia Europea, EU2023-811, 26 ottobre 2023