L’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano – Gruppo danno alla persona ha varato alla fine di maggio i nuovi “criteri per la capitalizzazione anticipata di una rendita – Milano 2023”. Si tratta del risultato di un complesso lavoro che ha visto impegnati per circa 3 anni giudici, avvocati ed esperti in metodi matematici, in matematica finanziaria ed in consulenza finanziaria, destinato ad essere di grande utilità per gli operatori del settore.
Vediamone gli aspetti principali.
Di cosa si tratta
In caso di perdita di capacità lavorativa futura di una persona (per esempio, in esito ad un incidente dal quale sia derivata una macrolesione), il risarcimento del danno patrimoniale derivante viene liquidato con riferimento al lucro cessante, in termini di “reddito perso” dal danneggiato negli anni futuri, per l’arco temporale di quella che sarebbe stata la sua presumibile capacità lavorativa.
In questi casi, la prassi giudiziaria ha sempre preferito la quantificazione di una somma di capitale corrispondente al reddito presumibilmente perduto, anziché assegnare al danneggiato una rendita vitalizia (per quanto la Corte di Cassazione, con la sua recente sentenza n. 31574 del 25 ottobre 2022, pare aver aperto una porta alla liquidazione del danno permanente attraverso rendita permanente).
Lo stato dell’arte fino ad oggi
Fino all’approvazione delle nuove tabelle milanesi le Corti di merito, per procedere a questa capitalizzazione, hanno per lo più fatto applicazione dei coefficienti (tabelle INAIL) approvati con il R.D. n. 1403 del 1922. Questo significa che,
fino ad oggi, la capitalizzazione di rendita futura è stata calcolata sulla base dei coefficienti di cent’anni fa
ai quali si sono affiancate – in tempi relativamente più recenti – le tabelle “alternative” del C.S.M. del 1989 (le cd. Tabelle di Trevi).
La Corte di Cassazione, con incisività sempre maggiore nel corso degli ultimi anni, ha criticato questo metodo di liquidazione, ritenuto non più attuale, osservando essenzialmente che:
1) i coefficienti del 1922 sono stati elaborati con riferimento a tabelle di mortalità della popolazione italiana (cd. attesa di vita) del 1911, senza distinzione tra durata della vita maschile e femminile
2) nella formula di capitalizzazione delle tabelle del 1922, il tasso di rendimento presunto corrisponde al tasso legale dell’epoca, pari al 4,5%.
Secondo la Suprema Corte, questo metodo di quantificazione non tiene adeguatamente conto né dell’attuale innalzamento della durata media della vita né dell’attuale saggio di interesse (negli anni scorsi addirittura inferiori all’1%).
“Il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell’innalzamento della durata media della vita e dell’abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l’integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all’art. 1223 c.c.”
(così la Cassazione Civile, n. 20615 del 14 ottobre 2015).
L’obbiettivo del Gruppo di Milano
Alla luce di quanto precede, il lavoro del gruppo di Milano è stato dunque rivolto a:
- realizzare nuove tabelle di capitalizzazione (o meglio “attualizzazione”) adeguate alla realtà attuale e che potessero utilizzare parametri adeguabili nel tempo
- rendere tali tabelle fruibili senza necessità di strumenti informatici, anche con semplice supporto cartaceo
- rendere le tabelle di facile utilizzazione da parte degli operatori pratici
- rispettare tutti i parametri di riferimento indicati dalla Suprema Corte
- assicurare una tendenziale “indifferenza” tra la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante in forma di rendita vitalizia o in forma di capitalizzazione anticipata.
L’ambito di applicazione delle nuove tabelle
Il Gruppo di lavoro ha preso le mosse dal problema relativo al danno da perdita patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa, ma ha evidenziato che la medesima metodica, una volta impostata, può anche essere utilmente impiegata per altri distinti problemi, per esempio:
- la capitalizzazione di una spesa periodica (c.d. danno permanente e spese mediche e di accudimento futuro) per tutta la vita del danneggiato e non solo quella lavorativa (c.d. “vita natural durante”);
- la capitalizzazione di una rendita per un delimitato arco di tempo (per esempio il danno patrimoniale da perdita parentale per il figlio minore fino a raggiungimento della presumibile autonomia economica);
- la capitalizzazione dell’assegno divorzile indicato in una somma “una tantum”.
La costruzione della tabella innovativa può essere elaborata per calcolare agevolmente la capitalizzazione anche in questi casi.
Come sono strutturate le nuove tabelle
La tabella realizzata e approvata dall’Osservatorio utilizza una formula finanziaria attuariale che tiene conto di tutti i seguenti parametri:
- la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato
- l’età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione
- l’arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica
- il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza); la tabella 2022 è basata sui valori forniti dall’ISTAT sulla mortalità del 2021
- un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), rilevati al 30 novembre 2022
- una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del novembre 2022).
La tabella verrà aggiornata con una periodicità tendenzialmente annuale, analogamente a quanto avviene con le tabelle milanesi del “danno biologico”. Gli aggiornamenti annuali riguarderanno:
- i coefficienti di sopravvivenza (ISTAT);
- i tassi pluriennali (si tratta dei tassi spot EIOPA, che hanno la caratteristica di essere dei tassi reali di mercato, rilevati da un istituto internazionale europeo della UE, indipendente e di alta affidabilità; hanno l’importante caratteristica di essere differenziati negli anni futuri. EIOPA è un’Autorità europea istituita dal Consiglio d’Europa nel 2009 e svolge la funzione di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali
- la svalutazione tendenziale del triennio successivo basata sulla proiezione del documento programmatico del MEF.
Tutte le fonti dei dati per effettuare tali aggiornamenti sono ufficiali e pubbliche.
Per ulteriori info
Chi fosse interessato ad approfondire la materia trova sul sito dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano i lavori preparatori, i verbali delle riunioni del Gruppo, i contributi degli esperti, i prospetti comparativi di calcolo, le tavole di mortalità maschile e femminile elaborate dall’ISTAT e le schede sui tassi d’interesse.
Ci aggiorniamo presto con un nuovo, interessante argomento!
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