Quando il diniego di visitare un paziente può integrare il rifiuto di atti d’ufficio

Integra il reato di rifiuto di atti di ufficio, la condotta del medico di guardia in servizio presso una casa di cura che, richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico in relazione al progressivo peggioramento delle condizioni di salute di un paziente ricoverato, ometta di procedere alla visita ed alla diretta valutazione della situazione, a nulla rilevando che il paziente sia comunque assistito dal suddetto personale.

Prima della pausa estiva, vi segnalo una recente sentenza della Cassazione Penale (n. 23406, depositata in data 15 giugno 2022) in tema di reato di omissione d’atti d’ufficio.

Il caso

Un paziente, malato terminale di cancro, si presenta al Pronto Soccorso con difficoltà respiratorie; al triage gli viene assegnato un codice giallocondizioni di emergenza – affetto da forma morbosa grave») e viene poi ricoverato con la diagnosi di «versamento pleurico destro in paziente neoplastico».

Il medico della divisione di medicina incaricato di visitarlo accede al reparto con un ritardo di circa cinquantacinque minuti rispetto all’inizio del suo turno pomeridiano, dopo essere stato sollecitato dagli infermieri che stavano assistendo il paziente, ed  immediatamente esprime disappunto in modo molto scortese, alla presenza dei familiari del degente («mi avete rotto i c*****i per uno per cui non c’è niente da fare, che ha un versamento che fa pietà»); ciò non bastasse, il medico insulta il figlio del paziente – che lo aveva sollecitato a visitare il padre ed invitato a moderare il tono di voce («chi c***o sei tu per insegnarmi come mi devo comportare? Sai che ti dico? Io tuo padre non lo visito proprio») – volta le spalle e si allontana.

Per questa disdicevole condotta – che, incidentalmente, provoca una reazione violenta da parte del figlio del paziente, che lo aggredirà fisicamente – il medico viene imputato del delitto di omissione di atti d’ufficio, “per avere, quale incaricato di pubblico servizio … del nosocomio di (omissis), rifiutato indebitamente un atto del suo ufficio, che per ragioni di sanità doveva essere compiuto senza ritardo, omettendo di visitare e di prestare le necessarie cure al paziente”.

Sia il Tribunale, sia la Corte di Appello condannano il medico per tale reato; vediamo qual è la posizione espressa dalla Corte di Cassazione sul punto.

Il reato di rifiuto d’atti d’ufficio: la doverosità della condotta dovuta dal soggetto attivo

L’Art. 328, co. 1, del Codice Penale, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni il rifiuto immotivato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio di compiere un atto dovuto, tra l’altro, per ragioni di sanità, che debba essere compiuto senza ritardo.

Nel caso in commento, secondo le corti di merito, la visita del paziente era da considerarsi un “atto dovuto”, che doveva “essere compiuto senza ritardo” dal medico incaricato del paziente.

La difesa del medico avanti alla Corte di Cassazione

La difesa del medico propone una ricostruzione dei fatti alternativa, alquanto edulcorata: il sanitario avrebbe valutato il caso del paziente appena giunto in reparto, esaminandone la cartella clinica; avendo rilevato che, sostanzialmente, non vi era nulla da fare – trattandosi di paziente oncologico terminale con un versamento pleurico molto rilevante, cioè di un soggetto per il quale ogni trattamento avrebbe rappresentato un grave ed inutile stress – ne aveva avvisato il figlio, il quale aveva reagito in malo modo alla notizia.

Stando alla difesa, i provvedimenti concreti che si assumono essere stati omessi dal medico apparterrebbero dunque alla sfera della discrezionalità tecnica del pubblico ufficiale e non sarebbero strettamente doverosi, né imposti allo stesso da alcuna norma; pertanto, nel caso in commento, non si potrebbe ritenere sussistente un’omissione, un ritardo o un rifiuto di atti di ufficio in senso tecnico-giuridico, e verrebbe dunque meno l’elemento materiale del delitto in questione.

La soluzione nel caso concreto

Secondo la Corte di Cassazione, la difesa del medico è priva di fondamento.

Le sentenze dei primi due gradi di giudizio hanno concordemente accertato che il paziente era stato solo visitato dal Pronto Soccorso e necessitava dell’accurata visita del sanitario competente per stabilire le cure necessarie: si era obiettivamente al di fuori dell’ambito di discrezionalità tecnica del medico, in quanto le condizioni del paziente erano critiche e sussisteva un preciso obbligo del medico di procedere immediatamente alla visita del paziente, peraltro attesa da quest’ultimo da circa un’ora e mezza.

Alla luce di quanto precede, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto:

“Integra il reato di rifiuto di atti di ufficio, la condotta del medico di guardia in servizio presso una casa di cura che, richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico in relazione alla progressiva ingravescenza delle condizioni di salute di un paziente ivi ricoverato, ometta di procedere alla visita ed alla diretta valutazione della situazione, a nulla rilevando che il paziente sia comunque assistito dal suddetto personale, incaricato di monitorarne le condizioni fisiche e i parametri vitali, e che, in tal caso, la valutazione del sanitario si fondi soltanto su dati clinici e strumentali.”

Il rifiuto di atti d’ufficio richiede necessariamente la causazione di un danno?

La risposta al quesito è negativa. Secondo la Suprema Corte,

“il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo e … la violazione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogni qual volta venga denegato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall’ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione”.

Non è dunque necessario, per configurare il reato in questione, che venga materialmente causato un danno, ma è sufficiente la realizzazione di una situazione di pericolo.

Per ulteriori spunti sul tema, vedi anche il mio precedente postDiniego della visita domiciliare da parte del medico di guardia e rifiuto di atti d’ufficio”.

Per concludere

Alla luce dei rilievi che precedono, il ricorso del sanitario è stato rigettato e lo stesso è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Ci aggiorniamo a settembre!

Nel frattempo, resta collegato o iscriviti alla newsletter per non perdere i prossimi aggiornamenti.

Buone vacanze e a presto!

LEGGI LA SENTENZA

Cassazione Penale, Sez. VI, n. 23406 del 15 giugno 20222022