Menomazioni permanenti a seguito di vaccino anti Covid-19: approvata la norma in materia di indennizzi

Il 27 gennaio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 4/2022, che estende le norme della Legge n. 210 del 25 febbraio 1992 anche alle menomazioni permanenti alla salute conseguenti a vaccinazione anti Covid-19. Vediamo come funziona.

Le novità contenute nel Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022

L’art. 20 del D.L. n. 4 del 27.1.2022 (“Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, cd. “Decreto Sostegni-ter”) entrato in vigore il 27 gennaio, ha disposto che l’indennizzo previsto all’art. 1, comma 1 della Legge n. 210/1992 (rubricata “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”) spettialle condizioni e nei modi stabiliti dalla stessa legge, “anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana”.

Un cenno alla Legge 210/1992…

La Legge 210/1992 costituisce originariamente il recepimento della pronuncia con cui la Corte costituzionale dichiarava illegittima la legge n. 51/1966 nella parte in cui, pur sancendo l’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelitica, non prevedeva un adeguato ristoro per coloro i quali avessero subito una lesione conseguente a tale trattamento.

L’attuale legge:

  • costituisce una misura di solidarietà sociale, avente funzione riparatoria, che non è necessariamente commisurata all’entità del pregiudizio subito
  • prevede, a favore di chi abbia riportato menomazioni permanenti, il riconoscimento di un indennizzo e non il risarcimento di un danno.

Quali lesioni sono coperte dall’indennizzo

Va sottolineato che l’indennizzo previsto dalla normativa in questione spetta esclusivamente a coloro che abbiano riportato menomazioni dell’integrità psico-fisica di natura permanente, conseguenti a lesioni od infermità insorte a causa del vaccino; non concerne invece coloro che abbiano riportato inabilità o danni di natura meramente temporanea o passeggera, pur aventi la stessa origine.

L’indennizzo spetta a tutti coloro che hanno riportato menomazioni a seguito di vaccinazione anti Covid-19?

Il riferimento espresso all’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1 della Legge 210/1992 – il quale concerne ai danni permanenti derivanti da vaccinazioni “obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana – lascerebbe suggerire un’applicazione della norma alle sole menomazioni riportate a seguito di vaccinazione obbligatoria. In realtà,

la locuzione “vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana”, contenuta nel nuovo comma 1-bis dell’art. 1 legge 210/1992, come inserito dall’art. 20 del D.L. Sostegni-ter, riferisce univocamente l’indennizzo agli esiti (negativi) di qualsiasi vaccinazione anti Covid-19, senza distinzione tra obbligatorietà o meno della relativa inoculazione.

Va peraltro considerato che la tutela indennitaria, prevista originariamente dalla Legge 210/1992 solo con riferimento alle vaccinazioni obbligatorie, è stata nel tempo via via ampliata, ricomprendendovi taluni specifici casi di vaccinazioni soltanto raccomandate (non imposte) da interventi finalizzati alla protezione della salute pubblica.

La ratio dell’estensione della tutela indennitaria anche a specifiche ipotesi di vaccinazioni solo raccomandate è stata ravvisata nell’obiettivo comune perseguito nella profilassi delle malattie infettive, che è quello di garantire e tutelare la salute (anche) collettiva attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale. In questa prospettiva, secondo la Corte Costituzionale, non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione: l’obbligatorietà del trattamento vaccinale è semplicemente uno degli strumenti a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione. Il presupposto necessario del diritto all’indennizzo, quindi, non coincide con l’essersi sottoposti a un trattamento obbligatorio, in quanto tale; esso risiede piuttosto nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, posto che sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo di un beneficio che, a ben vedere, è anche e soprattutto collettivo.

Per quanto concerne specificamente le vaccinazioni raccomandate è naturale che, in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali – come quello contro il Covid-19 – si sviluppi un affidamento della generalità dei destinatari nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli.

Va peraltro evidenziato come la previsione del diritto all’indennizzo – in conseguenza della sofferenza di patologie permanenti in rapporto causale con una vaccinazione – non deriva da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico-scientifica della somministrazione di vacciniAl contrario,

la previsione di un indennizzo completa il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rendono più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione (così Corte Cost., n. 118 del 26.5.2020).

Come funziona l’indennizzo

L’indennizzo previsto dall’art. 2 della Legge 210/1992 è costituito da un assegno, reversibile per quindici anni, nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla l. n. 177 del 29.4.1976 (pensioni privilegiate ordinarie), è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente. Nel caso in cui dal vaccino sia derivata la morte dell’interessato, l’avente diritto può optare tra l’assegno reversibile o l’importo una tantum di € 77.468,53.

La Legge n. 238 del 25.7.1997 ha previsto la corresponsione di un assegno una tantum a copertura del periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo. Infine, la Legge n. 229 del 29.10.2005 ha introdotto un indennizzo ulteriore in favore delle persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile verificatesi a seguito di vaccinazioni obbligatorie.

A quanto ammonta lo stanziamento disposto dal Decreto Sostegni-ter

L’onere per il riconoscimento degli indennizzi a carico dello Stato in relazione alle conseguenze permanenti da vaccino anti Covid-19 è stato valutato in 50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della Salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle Regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente entro il 31 gennaio.

Con uno o più decreti del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze verranno stabilite le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonché l’entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle Regioni.

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Decreto Legge n. 4 del 27.1.2022