Il produttore è responsabile se il fazzolettino di carta contiene nichel e non informa adeguatamente il consumatore

Il prodotto che contiene in modo anomalo sostanze che possono cagionare un danno all’uomo, alle cose o all’ambiente e la cui etichetta non contenga l’avvertenza minima della presenza di tali sostanze, deve considerarsi difettoso.

 

Il caso in sintesi

La Cassazione si pronuncia, questa volta, su un ricorso concernente un prodotto denunciato come difettoso per il contenuto di metalli pesanti, per l’esattezza di nichel: una persona si deterge viso, collo ed avambracci dal sudore con un fazzolettino di carta, ma questole causa una violenta reazione cutanea, con conseguente estesa dermatite allergica protrattasi per oltre tre mesi.
La patologia viene imputata ad allergia da metallo e, alla successiva analisi, il fazzolettino risulta contenere nichel, un potente allergene, circostanza che non era stata resa nota dal produttore mediante adeguata avvertenza riportatasull’etichetta del prodotto.
La Corte di Cassazione ha ritenuto dunque il prodotto difettoso e confermato la condanna del produttore a risarcire il danno subito dal consumatore.

 

Cosa dice il Codice del Consumo

Il Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) stabilisce che i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore devono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative – tra l’altro – all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente (art. 6).
All’art. 117 il Codice chiarisce che un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui
* l’uso al quale il prodotto deve essere ragionevolmente destinato ed i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
* il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite.

 

Quando il prodotto può essere considerato difettoso?

Un prodotto non può essere considerato difettoso per il semplice fatto di contenere, in senso assoluto, determinate sostanze; se così non fosse, innumerevoli prodotti – pur realizzati in conformità con tutte le norme applicabili e regolarmente commercializzati- potrebbero, almeno potenzialmente, essere considerati difettosi.
Piuttosto, il fabbricante deve dare al consumatore – il quale, come accade sempre più spesso oggi, potrebbe presentareuna particolare sensibilità a determinate sostanze – un’informazione chiara, precisae completa di tutte le caratteristiche rilevanti concernenti il contenuto del prodotto, le sue origini ed il suo utilizzo ed avvertirlo dell’eventuale presenza di una sostanza(o di modalità d’uso) che potrebbe risultareproblematica o rischiosa.

 

Cosa ha detto il consulente

La consulenza tecnica d’ufficio disposta nel caso in esame ha accertato che il nichel contenuto nei fazzolettini in questione era sì superiore al limite consentito per gli imballaggi a contatto con gli alimenti ed i cosmetici, ma conforme alla normativa comunitaria concernente le materie tessili e le restrizioni in tema di commercializzazione e uso del nickel.
Anche le modalità di utilizzo del prodotto non sono risultate anomale: si è trattato di un uso assolutamente ordinario, quello fatto da un consumatore qualsiasi per detergersi viso, mani e braccia.

 

Una presenza anomala

La Corte di Cassazione ha tuttavia giudicato anomala e non rispondente al paradigma di cui all’art. 117 del Codice del Consumo la presenza di nichel nei fazzolettini, considerando particolarmente che
* il nichel è un metallo noto come sensibilizzante da contatto e causa di allergie,
* tale sostanza era contenuta in un fazzolettino di carta, un prodotto che per sua natura è destinato al contatto con la pelle e le mucose degli utilizzatori, e perciò
* lo stesso era “sicuramente idoneo a provocare un danno”.

 

In sintesi

Sulla base di quanto precede e del fatto che dal produttore non sono state date al consumatore,in etichetta o sulla confezione del prodotto, le informazioni minime richiesta dalla legge circa la presenza di metalli, avvertenze funzionali ad informare potenziali soggetti allergici del rischio, particolarmente concreto proprio in rapporto alla tipologia del prodotto e alla sua normale destinazione d’uso”, il prodotto è stato qualificato come difettoso.
Andrà dunque prestata dal produttore una particolare attenzione – oltre che alle caratteristiche intrinseche del prodotto – alla completezza dell’informazione data al consumatore sul prodotto stesso onde evitare applicazioni rigorose della normativa in questione.

 

LEGGI IL PDF
Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 3692 del 15 febbraio 2018