Certificazione verde Covid-19: le risposte a tutti i quesiti

In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di certificazione verde (cd. green pass) nei posti di lavoro pubblici e privati a partire dal 15 ottobre, sono state pubblicate sul sito https://www.dgc.gov.it/web/faq.html  le risposte ministeriali alle domande più frequenti su questo tema. Vediamo insieme le più importanti.

Chi è autorizzato ad emettere la Certificazione verde Covid-19

In Italia la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute, la quale elabora le informazioni relative a vaccinazioni, test e guarigioni inviate al livello centrale da Regioni, Province autonome, medici di base, laboratori di analisi e farmacie.

Una volta raccolte le informazioni, la Piattaforma nazionale rilascia la Certificazione, in formato sia digitale sia stampabile e con un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità. 

La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune per garantire che i certificati emessi da uno Stato possano essere verificati nei 27 Paesi dell’UE più Svizzera, Islanda, Norvegia e Lichtenstein.

Chi può ottenere la Certificazione

La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

  1. dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  2. dopo aver completato il ciclo vaccinale;
  3. in caso di negatività a un tampone molecolare o rapido eseguito nelle 48 ore precedenti;
  4. in caso di guarigione da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Quali tipi di test sono validi per avere la Certificazione verde Covid-19 in Italia?

Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti:

  • test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo – ad oggi il gold standard – o su campione salivare secondo i criteri previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021.
  • test antigenico rapido, purché inserito nell’elenco comune europeo dei test antigenici rapidi per COVID-19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l’emissione della Certificazione.

Sono al momento esclusi autotest rapidi, test antigenici rapidi su saliva e test sierologici.

test molecolari su campione salivare sono considerati un’opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente nelle seguenti circostanze:

  • per individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione (ad esempio anziani in RSA, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico);
  • nell’ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico;
  • per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di Monitoraggio;
  • per operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo.

In caso di positività del test salivare molecolare non sarà necessario effettuare un test di conferma su campione nasofaringeo/orofaringeo.

Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è richiesta la Certificazione verde COVID-19?

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. È quanto prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021.

Inoltre, con limitato riferimento al mondo sanitario, la Certificazione verde COVID-19 è già richiesta per:

  • accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti non affetti da Covid-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e altre strutture residenziali e socioassistenziali; le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente
  • il permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici.

Esenzioni

L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

  • ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
  • ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Sulle condizioni di esenzione e sulle modalità di relativa certificazione vedi anche il mio precedente postEsenzione da vaccino anti-Covid-19 e relativa certificazione: come funzionano
  • ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021
  • alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti-SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell’adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111).

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).

I tempi per la generazione della Certificazione verde e di sua validità

Sia i tempi di generazione che la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui la Certificazione è collegata.

In caso di vaccinazione:

  1. per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva;
  2. nei casi di seconda dose e dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valida per 12 mesi dalla data di somministrazione;
  3. nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e sarà valida per 12 mesi.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

A partire dal 19 settembre 2021, la validità delle Certificazioni verdi Covid-19 già emesse per completamento del ciclo vaccinale verrà automaticamente portata a 12 mesi dalla Piattaforma nazionale DGC. L’App di verifica applicherà i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambierà, anche se nella certificazione vi sarà ancora scritto “Validità in Italia: 9 mesi”. Per un breve periodo transitorio dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge di conversione del Decreto legge 105 del 2021, anche le nuove Certificazioni potrebbero riportare scritto “Validità in Italia: 9 mesi”, ma saranno comunque valide 12 mesi.

Quali vaccini somministrati all’estero sono validi in Italia per ottenere la Certificazione verde COVID-19?

Sono validi per ottenere la Certificazione verde COVID-19 in Italia i vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e inseriti nel Piano nazionale vaccini, ad oggi: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson)

Sono, inoltre, riconosciuti equivalenti i seguenti vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere:

  • vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea. L’elenco completo è consultabile nella Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021
  • Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
  • R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

Si precisa che anche tali vaccini sono considerati validi ai fini dell’emissione della Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all’estero), dei loro familiari conviventi e dei cittadini stranieri che risiedono in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché di tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2.

Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri, i certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti, sono considerati come equipollenti alla Certificazione verde COVID-19.

Le certificazioni vaccinali estere, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno riportare alcuni dati essenziali (dati identificativi del titolare, del vaccino e di chi – Stato, autorità sanitaria – ha rilasciato il vaccino, data di relativa somministrazione) ed essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco. Nel caso in cui il certificato fosse stato rilasciato in una lingua diversa è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.

La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano.

Per ulteriori approfondimenti e casi particolari, visita il sito https://www.dgc.gov.it.

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