Chirurgia estetica ed IVA, le novità del Decreto Anticipi (parte II)

Continuiamo oggi la sintesi sul discusso tema dell’applicazione dell’IVA ai trattamenti medici con finalità estetiche, che richiama il contenuto del mio intervento al XXXII Congresso AIDA, tenuto a Riccione lo scorso 8 maggio 2024.

Dopo l’introduzione della scorsa edizione del blog, oggi vediamo quali sono i requisiti e le condizioni per poter applicare l’esenzione IVA alle prestazioni di chirurgia estetica.

 

A quali trattamenti si riferisce la norma

L’art. 4-quater del D.L. 145/2023 (cd. Decreto Anticipi) titolato “Regime dell’IVA per prestazioni di chirurgia estetica”, il cui testo trovate qui, esenta dall’applicazione dell’IVA le prestazioni medico-estetiche, a condizioni che presentino tre caratteristiche, è cioè:

1) si tratti di prestazioni sanitarie di chirurgia estetica

2) che hanno finalità terapeutica (cioè volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute, ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, del paziente), e

3) a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

L’esenzione si applica ai trattamenti medico-estetici?

Nell’Art. 4-quater vengono menzionati solo le prestazioni chirurgiche, ma non vengono citati i trattamenti estetici non chirurgici.

La norma è dunque estensibile a questi trattamenti?

Sul punto, dobbiamo considerare che

le esenzioni di cui all’art. 13 della sesta direttiva devono essere interpretate restrittivamente, dato che costituiscono una deroga al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.

Pertanto, allo stato, in mancanza di indicazioni chiare ed univoche in senso contrario, contenute  in una norma di revisione o, quanto meno, in una circolare interpretativa di carattere generale, a scopo cautelativo è consigliabile applicare la norma restrittivamente ai soli trattamenti di chirurgia estetica aventi finalità terapeutiche.

Chi deve redigere l’attestazione per l’esenzione?

La norma è chiara nell’indicare che l’attestazione è un atto medico.

Pertanto, ed innanzitutto, l’esenzione potrà essere redatta dallo stesso medico che poi eseguirà l’atto chirurgico.

L’attestazione può ovviamente essere redatta anche da un altro medico, che abbia cognizioni tecnico-specialistiche specifiche, che non appartengono al bagaglio del chirurgo che deve eseguire la chirurgia estetica.

Non sono invece sufficienti relazioni o attestazioni provenienti da altri professionisti non medici, per esempio lo psicologo, per quanto l’esenzione sia applicabile anche ad interventi di chirurgia estetica il cui scopo sia di migliorare o curare disagi anche psichici del paziente.

La Corte di Giustizia Europea ci ricorda poi che

“le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia, o meno, scopo terapeutico.”

Quale deve essere il contenuto dell’attestazione?

La norma dell’Art. 4-quater oggi non fornisce un format di attestazione, né specifica in alcun modo quale dovrebbe essere il contenuto della stessa.

Pertanto, è opportuno che il contenuto dell’attestazione-tipo venga attentamente studiato dal medico con il supporto del proprio consulente di fiducia

e questo perché

“in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione.”

In altri termini, in caso di verifica tributaria e di contestazione dell’esenzione da parte dell’Amministrazione, l’onere di provare che sussistono i requisiti per l’esenzione grava sul contribuente (e cioè, nel nostro caso, sul medico).

Per parte mia, il contenuto che ritengo indispensabile in relazione alle finalità dell’attestazione è il seguente:

  • il paziente: deve essere identificato in modo certo;
  • atto chirurgico cui si riferisce: come sopra;
  • finalità terapeutiche dell’atto (diagnosi): vanno inserite in modo chiaro ed esplicito, un semplice riferimento a tale genere di finalità non è sufficiente;
  • riferimento alla normativa in tema di esenzione IVA: indispensabile, in quanto vanno vanno chiarite le finalità dell’atto.

Inoltre, l’attestazione deve avere data certa (contestuale alla chirurgia, non successiva), e ciò per evitare eventuali contestazioni dall’Amministrazione in sede di controlli.

L’attestazione, possibilmente sottoscritta per conferma dal paziente, deve essere allegata alla fattura e deve essere supportata dalla documentazione di riferimento (referti di esami, relazioni esterne, fotografie: tutto ciò che è necessario per supportare e giustificare la scelta dell’esenzione).

Attenzione alla privacy del paziente

Infine, l’attestazione deve essere corredata da adeguata informativa e consenso del paziente ai fini di data privacy, riferita specificamente a quel trattamento ed alle specifiche finalità di utilizzo dei dati personali ed afferenti alla salute del paziente.

Questo è un aspetto di estrema importanza perché, per esempio, in mancanza di consenso esplicito da parte del paziente, il medico non è autorizzato a comunicare all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza i documenti personali (la cartella clinica, nemmeno la stessa attestazione) del paziente.

Anche qui, il suggerimento è di farsi supportare dal proprio consulente di fiducia per redigere un documento appropriato in relazione agli scopi che si perseguono.

Qual è il regime temporale di applicazione della nuova norma?

Il primo comma dell’art. 4-quater stabilisce che il nuovo regime probatorio per l’esenzione dall’IVA delle prestazioni chirurgico-estetiche (che prevede l’obbligatorietà dell’attestazione medica) si applica solo per gli interventi eseguiti a fare data dall’entrata in vigore della norma stessa, e cioè dal 17 dicembre 2023.

Per gli interventi eseguiti prima di tale data, il secondo comma specifica che

“Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell’IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”

così facendo salvo il regime – ed i dubbi applicativi – precedenti.

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Eventi: Congresso nazionale AIDA, Riccione – 8 maggio 2024