DAT: operativa dal 1° febbraio la nuova Banca Dati nazionale

Il 17 gennaio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Salute n.168 del 10 dicembre 2019, che contiene il Regolamento ed il Disciplinare Tecnico della Banca Dati nazionale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).

Il Decreto, entrato in vigore il 1° febbraio 2020, permette alla legge n. 219/2017 di diventare pienamente operativa in tema di DAT, precisando i contenuti informativi della Banca Dati nazionale, le figure che alimenteranno la Banca Dati e le relative modalità di accesso, le modalità di registrazione e di messa a disposizione delle DAT, le garanzie da adottare nel trattamento dei dati personali.

Oggi vi segnalo il Decreto del Ministero della Salute n. 168 del 10 dicembre 2019 in tema di registrazione della DAT nella nuova Banca Dati nazionale, sintetizzandone qui di seguito le principali disposizioni.

Cosa sono le DAT

Una delle principali novità introdotte dalla Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 in tema di consenso informato è rappresentata dalle “disposizioni anticipate di trattamento” (cd. “DAT”): ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere (il “disponente”), in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione e l’idratazione artificiale.

La previsione delle DAT è fatta “ora per allora”, da un paziente ipoteticamente sano, in previsione di una sua possibile futura incapacità.

Il fiduciario

Tramite le DAT il disponente può anche indicare una persona di sua fiducia (il “fiduciario”) che lo rappresenterà nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, una volta sopravvenuto lo stato di incapacità. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che verrà poi allegato alle DAT.

La legge non prevede l’obbligatorietà della nomina del fiduciario; tuttavia, è evidente l’importanza di tale figura, che costituisce il tramite tra paziente (incapace) ed i medici per trasferire ai secondi le volontà del primo in relazione ai trattamenti medici da eseguire o meno sulla sua persona, una sorta di traduttore delle volontà del paziente quando questi non sarà più in grado di esprimerle.

Salvi i casi di impossibilità, la nomina di un fiduciario, per quanto non obbligatoria, è dunque senz’altro consigliabile e potrà dare un valore aggiunto importante rispetto ad un amministratore di sostegno, magari scelto tra persone estranee al paziente, che non ne conoscono la mentalità, i desideri e lo stile di vita.

Il medico è sempre tenuto al rispetto delle DAT, ma con dei limiti

Il medico è sempre tenuto al rispetto delle DAT validamente espresse dal paziente.

Tuttavia, posto che non è previsto un termine di durata delle DAT, è sempre possibile che le DAT stesse diventino col tempo obsolete; pertanto, il medico, in accordo con il fiduciario, potrà disattendere le DAT qualora:

  • esse appaiano palesemente incongrue, o
  • non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, ovvero
  • sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione delle DAT, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita del paziente.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione dovrà essere rimessa al giudice tutelare.

La forma e la pubblicità delle DAT

La legge prevede che DAT debbano essere redatte nelle seguenti forme:

atto pubblico o scrittura privata autenticata;

scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza, o presso le strutture sanitarie che si trovino in regioni che hanno adottato modalità telematiche di gestione dei dati degli iscritti al SSN (inclusi cartella clinica e fascicolo sanitario elettronico).

Ma attenzione: in caso di cambio di comune e/o di regione di residenza del disponente, le DAT non erano destinate a seguire il paziente, il quale avrebbe dunque dovuto dunque rinnovarne il deposito negli uffici competenti del nuovo luogo di residenza.

Per ovviare agli inconvenienti destinati a scaturire da un sistema così frammentato di registrazione e per assicurarne la più semplice conoscibilità, la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 418 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha previsto l’istituzione presso il Ministero della Salute di una Banca Dati destinata alla registrazione centralizzata delle DAT a livello nazionale.

Il nuovo D.M. 168/2019

Dopo un iter durato quasi due anni, è stato dunque adottato il Decreto Ministeriale n. 168 del 10 dicembre 2019, entrato in vigore il 1° febbraio 2020, che stabilisce le modalità di raccolta delle copie delle DAT nella Banca Dati nazionale e definisce il funzionamento ed i contenuti informativi della Banca Dati, nonché le modalità di accesso alla stessa da parte dei soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

Le indicazioni pratiche, le modalità di trattamento dei dati e le misure tecniche di sicurezza sono contenute in un disciplinare tecnico, in sede di prima applicazione allegato allo stesso Decreto.

Funzioni della Banca Dati nazionale

Le funzioni della Banca Dati nazionale – anche in relazione ai soggetti non iscritti al SSN – sono le seguenti:

* effettuare la raccolta di copia delle DAT a livello centralizzato

* raccogliere la copia della nomina dell’eventuale fiduciario nonché dell’accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente

* garantire il tempestivo aggiornamento delle DAT in caso di rinnovo, modifica o revoca

* assicurare la piena accessibilità delle DAT da parte degli aventi diritto, incluso il medico del paziente in caso di incapacità di quest’ultimo.

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti nella Banca Dati nazionale è il Ministero della Salute. I dati personali presenti nella Banca Dati nazionale sono cancellati trascorsi dieci anni dal decesso dell’interessato.

Chi alimenta la Banca Dati nazionale e quali sono i contenuti informativi?

Alimentano la Banca Dati nazionale:

  1. gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti e delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero;
  2. i notai e i capi degli uffici consolari italiani all’estero, nell’esercizio delle funzioni notarili;
  3. i responsabili delle unità organizzative competenti della struttura sanitaria presso cui sono state consegnate le DAT, nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al SSN (incluse cartella clinica e fascicolo sanitario elettronico) e che abbiano regolamentato la raccolta di copia delle DAT ai sensi della legge n. 219/2017.

All’atto della consegna delle DAT, i soggetti sopra citati ne trasmettono copia alla Banca Dati nazionale, utilizzando un apposito modulo elettronico secondo le specifiche indicate nel disciplinare tecnico. Allo stesso modo avverrà la trasmissione alla Banca Dati nazionale dell’atto di accettazione della nomina del fiduciario (qualora avvenga con atto separato) o di sua successiva revoca o rinuncia, così come dell’atto con cui il disponente revochi, sostituisca, modifichi o integri le DAT.

In caso di disposizioni contraddittorie, si tiene conto delle DAT che riportano la data di redazione più recente.

Che fine fanno le DAT già adottate?

Gli stessi soggetti alimentanti sopra visti trasmettono al Ministero della Salute, entro sessanta giorni dall’attivazione della Banca Dati nazionale, un elenco nominativo delle persone che hanno in precedenza espresso delle DAT, affinche’ venga inserito nella Banca Dati e reso disponibile ai medici che hanno in cura i pazienti ed ai fiduciari, provvedendo poi, entro centottanta giorni dall’attivazione della Banca Dati, a trasmettere al Ministero copia delle DAT dei disponenti.

Chi può consultare i documenti inseriti nella Banca Dati?

I documenti contenuti nella Banca Dati nazionale possono essere consultati:

* da parte del medico che ha in cura il paziente, allorché quest’ultimo si trovi in una situazione di incapacità di autodeterminarsi

* dal disponente stesso

* da parte del fiduciario nominato dal disponente, finché mantenga il suo incarico

* dal personale delle unità organizzative competenti del Ministero, limitatamente a comprovate e documentate esigenze di verifica, validazione e monitoraggio dei dati.

Cosa succede se il paziente non è in grado di redigere le DAT nelle forme previste?

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano di redigere le DAT per atto pubblico o per scrittura privata, le DAT possono essere espresse anche attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Anche le DAT così manifestate sono trasmesse alla Banca Dati nazionale, secondo le modalità previste dal disciplinare tecnico.

… e nei casi di revoca d’urgenza delle DAT

In caso di emergenza o urgenza, il disponente/paziente può sempre procedere alla revoca delle DAT senza formalità, con una semplice dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.

In tale ipotesi, sarà il medico a dover rendere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da trasmettere alla Banca Dati nazionale secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico.

Per concludere

L’adozione del regolamento e del disciplinare tecnico rappresenta un notevole passo avanti per favorire la pratica applicazione dell’istituto delle DAT. Tuttavia, per garantire la libera scelta dei pazienti in merito all’adozione – o meno – delle DAT è necessario un’adeguata informazione ai pazienti su funzioni e contenuti dell’istituto, che appare tutt’oggi carente.

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A presto!

LEGGI I DOCUMENTI

Decreto del Ministero della Salute n. 168 del 10 dicembre 2019 (“Regolamento concernente la Banca Dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento – DAT”)

Disciplinare Tecnico