Torniamo anche questa settimana sul tema della certificazione verde Covid-19 (cd. Green pass) per esaminare le questioni operative da tenere presente in vista dell’entrata in vigore generalizzata del relativo obbligo sui posti di lavoro, prevista per il 15 ottobre 2021.
Il possesso di valido Green pass come requisito per la prestazione lavorativa
Le Linee_Guida per il Green pass nella Pubblica Amministrazione hanno ricevuto parere favorevole dalla Conferenza Stato Regioni il 7 ottobre scorso, con un provvedimento il cui contenuto viene ritenuto replicabile anche in sede privata.
In generale, va tenuto presente che:
° il possesso di valido Green pass è un requisito non opzionale per accedere al luogo di lavoro; l’accesso del lavoratore presso la sede di lavoro o di servizio non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della certificazione ed in grado di esibirla, perché il Green pass non può essere oggetto di autocertificazione
° il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso al luogo di lavoro/sede di servizio ed essere comunque presenti in qualsiasi momento della prestazione lavorativa, nei casi di controllo a campione
Ottemperare all’obbligo di Green pass è un preciso dovere di ciascun dipendente, a prescindere dalle modalità di controllo adottate dal datore di lavoro/amministrazione d’appartenenza
° il lavoratore che dichiari il possesso della certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può essere adibito a modalità di lavoro agile
° il possesso della certificazione verde non fa venire meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso il lavoratore che abbia contratto il Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l’origine – non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.
Cosa fare entro il 15 ottobre
Entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro – salvo diverse indicazioni ufficiali – dovranno procedere:
– alla scelta di idoneo dispositivo (o dispositivi) per procedere alla verifica del Green pass da parte dei lavoratori, rispondente anche alle necessità di tutela della riservatezza dei dati dei lavoratori; si tenga presente che il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 andrà effettuato con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021, come modificato;
– definire, mediante l’elaborazione di apposita procedura interna, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche (che includa tempo e luogo delle verifiche, modalità specifiche etc.)
– procedere alla nomina formale, anche ai fini data protection, dei collaboratori/lavoratori incaricati delle verifiche del Green pass, comprensiva di istruzioni dettagliate sui compiti assegnati
– dare istruzioni all’ufficio del personale/amministrazione per la registrazione delle assenze “ingiustificate” e per il riporto delle informazioni indispensabili in busta paga
– predisporre ed affiggere in azienda idonea informativa ai fini di data privacy, ai sensi dell’art. 13 GDPR
– se adottato, rivedere ed integrare il registro dei trattamenti con l’aggiunta di questo ulteriore trattamento.
Controlli a campione o a tappeto?
Anche se le norme del D.L. 127/2021 prevedono la possibilità, per il datore di lavoro, di effettuare controlli a campione, va valutata con molta attenzione l’adottabilità di tale metodo di controllo nelle imprese di dimensioni più modeste. Va infatti valutato se il metodo di verifica adottato sia giustificabile da un punto di vista organizzativo e/o in un’ottica di tutela della salute. Non è inoltre possibile escludere a priori che i lavoratori sottoposti a controllo possano sollevare contestazioni in merito ad una pretesa diversità di trattamento rispetto ai colleghi non controllati.
Le verifiche vanno inoltre effettuate “prioritariamente, ove possibile… al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”.
Le Linee_Guida per la PA prevedono che, in caso di controllo a campione, lo stesso venga effettuato “almeno con cadenza giornaliera… (ad esempio attraverso l’app VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 30 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa”.
Quali lavoratori?
Il controllo del Green pass non concerne solo i lavoratori dipendenti dell’azienda, ma anche gli altri lavoratori e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato e che hanno accesso all’azienda anche sulla base di contratti esterni (es. liberi professionisti, consulenti esterni, dipendenti di imprese appaltatrici di lavori etc.). Per tali lavoratori, la verifica del Green pass “è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”.
Le sanzioni
Il lavoratore che – ai controlli all’inizio della giornata lavorativa – rifiuti di mostrare il Green pass, o sia dotato di Green pass non valido o scaduto, “è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione”, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.
Qualora la verifica del Green pass avvenga invece durante l’orario lavorativo, andrà tenuto anche presente che il lavoratore sprovvisto di valido Green pass:
- dovrà essere allontanato dal posto di lavoro
- andrà inoltre considerato, di fatto, come entrato in azienda contravvenendo alle norme di legge.
Entriamo dunque, in questo caso, nel campo delle sanzioni per la violazione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro, ed il datore sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria, che vede l’obbligatorio coinvolgimento dell’ufficio del Prefetto (cfr., per il settore pubblico, l’art. 9-quinquies, co. 9 e, per il settore privato, l’art. 9-septies, co. 10, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87): “Le sanzioni … sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma … trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione”.
Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude eventuali responsabilità penali per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.
Il datore di lavoro il quale non predisponga le misure organizzative richieste e/o ometta i controlli è a sua volta soggetto all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35), con il pagamento dell’importo da Euro 400,00 ad Euro 1.000,00.
Ci aggiorniamo la prossima settimana con un nuovo, interessante argomento.
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