Al fine di permettere l’espressione di un corretto consenso informato al trattamento sanitario da parte del paziente, è esclusa l’idoneità della sottoscrizione di un modulo del tutto generico; ciò tuttavia non significa che sia anche esclusa, sempre e comunque, l’idoneità della sottoscrizione di un modulo prestampato, quando questo contenga informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative del trattamento sanitario.
Oggi vi segnalo un’interessante ordinanza della Cassazione civile di qualche mese fa in tema di chirurgia estetica e consenso informato.
Il caso
Una paziente si sottopone, in un solo giorno, a quattro interventi di chirurgia estetica (lifting facciale, lifting delle palpebre, rinoplastica ed addominoplastica) presso una struttura sanitaria.
Dopo qualche tempo la stessa, insoddisfatta dei risultati ottenuti, chiama in causa il chirurgo e la clinica per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente riportati in conseguenza degli interventi.
Il Tribunale accoglie le domande della paziente, ma limitatamente agli esiti antiestetici dell’intervento di addominoplastica (cicatrici evidenti sull’addome), condannando medico e struttura a pagare all’attrice la somma di Euro 6.000,00. La Corte d’Appello conferma la decisione.
Vediamo qual è l’esito del ricorso in Cassazione della paziente.
Il ricorso della paziente: inidoneità del consenso informato
In uno dei numerosi motivi di ricorso dedotti in Cassazione dalla paziente – l’unico che esaminiamo in questa sede – la stessa contesta la validità del consenso informato agli interventi chirurgici, posto che lo stesso sarebbe stato espresso attraverso la sottoscrizione di un modulo prestampato e tale fatto integrerebbe, già di per sé, violazione di legge, non potendosi in tal modo ritenere soddisfatte le esigenze informative del consenso.
La paziente richiama un noto precedente della Suprema Corte – da me commentato qui – secondo il quale deve considerarsi inadeguato il consenso e, prima ancora, l’informazione data al paziente, quando il consenso sia poi prestato semplicemente apponendo la firma su un modulo prestampato e di contenuto generico.
Quali informazioni devono essere date al paziente per un ottenere un valido consenso al trattamento sanitario?
Secondo la Suprema Corte, però, i motivi di doglianza della paziente non colgono nel segno.
Infatti la sentenza della Corte d’Appello oggetto di impugnazione non afferma affatto la sufficienza della sottoscrizione di un generico modulo prestampato al fine di dimostrare l’esistenza di un valido ed adeguato consenso informato. Al contrario, la sentenza d’appello chiarisce che il modulo di consenso, nel caso concreto, non conteneva informazioni generiche in quanto, dalla relativa lettura, risultava che alla paziente
“l’intervento era stato dettagliatamente spiegato, come anche tutti i rischi a esso conseguenti, che nessuna promessa o garanzia le era stata fatta quanto alla certezza del risultato estetico sperato e che a seguito dell’intervento potevano derivare varie complicanze tra le quali un risultato esteticamente insoddisfacente. Erano state, quindi, fornite alla paziente puntuali ed esaustive informazioni idonee a permetterle di valutare tutti i rischi correlati all’intervento al quale intendeva sottoporsi”.
Per ulteriori approfondimenti sul punto, vedi anche il mio post “Il consenso informato nella chirurgia estetica”.
Come documentare, dunque, correttamente l’informativa ed il consenso del paziente al trattamento sanitario?
Raccolta del consenso informato mediante modulo prestampato: è valido o meno?
A scanso d’equivoci, sul punto la Cassazione precisa che
“la giurisprudenza di questa Corte esclude bensì l’idoneità – al fine di conseguire lo scopo di permettere al paziente l’espressione di un consenso informato al trattamento sanitario – della sottoscrizione di un modulo del tutto generico, ma ciò non significa che sia anche esclusa sempre e comunque l’idoneità, a tale scopo, della sottoscrizione di un modulo prestampato, anche quando questo contenga “informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative” .
Non è dunque tanto rilevante la forma (modulo prestampato o redatto ad hoc) del documento sottoposto al paziente, bensì la completezza delle informazioni date a quest’ultimo con riferimento all’intervento o trattamento da somministrare.
Per approfondimenti sul punto, vedi anche il mio post “Intervento chirurgico eseguito scorrettamente e onere della prova concernente l’omesso consenso”.
… ma attenzione alla specificità e pertinenza del documento al caso concreto!
Quello che posso aggiungere è che, nella mia esperienza personale e professionale, mi è spesso capitato di leggere moduli informativi anche dettagliatissimi sottoposti ai pazienti; peccato che concernessero trattamenti ed interventi chirurgici diversi e del tutto inconferenti rispetto al caso concreto (per esempio, informative per implantologia odontoiatrica sottoposte a paziente che doveva essere sottoposto ad estrazione del terzo molare, oppure moduli di consenso informato per liposuzione, anziché per trattamenti laser del viso, e così via).
In casi come questi, è del tutto evidente come il documento firmato dal paziente – per quanto analitico – sia del tutto inidoneo a documentare il suo consenso all’intervento o trattamento, anche se in ipotesi effettivamente sussistente.
Il modulo di consenso informato, così come qualsiasi informativa medica data al paziente, infatti, non solo deve essere completo, ma deve essere dotato di specificità ed essere strettamente pertinente al caso concreto; per questo motivo, consiglio sempre di personalizzare i documenti o moduli sottoposti al paziente per adattarli al caso concreto e di farli non solo sottoscrivere al paziente, ma anche gestirli ed archiviarli in modo tale da garantire la genuinità della sottoscrizione e la data certa del documento.
Sulla possibilità di personalizzazione dei moduli di consenso informato, vedi anche il mio post “Dattiloscritto, verbale o manoscritto? La forma del consenso informato”.
La soluzione nel caso concreto
Nel giudicare il caso oggi in commento, la Cassazione ha dunque preso atto della specificità del modulo di consenso sottoposto alla paziente e della completezza e dettaglio delle informazioni in esso contenute: il motivo di ricorso è stato dunque rigettato.
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