Pubblicate le nuove Tabelle del Tribunale di Milano sulla valutazione del danno non patrimoniale: le novità

L’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha pubblicato, in data 8 marzo 2021, le nuove “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell’integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale” ed i relativi “criteri applicativi”, nella versione aggiornata 2021. Vediamo insieme le novità.

Aggiornate le Tabelle di Milano, anche nella forma

L’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, Gruppo Danno alla Persona, nelle sue nuove Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, ha innanzitutto:

  • aggiornato i valori di liquidazione del danno seguendo il criterio degli indici ISTAT, già costantemente utilizzato negli anni passati
  • aggiornato la terminologia utilizzata per indicare le voci di danno non patrimoniale sulla base delle indicazioni della giurisprudenza e dottrina più recenti, indicando come “danno biologico/dinamico-relazionale” quello che prima era semplicemente indicato come danno biologico, e come “danno da sofferenza soggettiva interiore” quello precedentemente era indicato come danno morale/sofferenza soggettiva
  • ha graficamente scorporato, all’interno della quinta colonna della tabella (cioè la colonna che indica il valore monetario attribuito ai punti crescenti di danno in relazione all’età del danneggiato), il valore del danno biologico/dinamico-relazionale dal valore del danno da sofferenza soggettiva (che nella versione precedente delle tabelle erano unificati e semplicemente indicati nel loro valore complessivo), indicandoli anche separatamente.

Il nuovo quesito medico-legale formulato dall’Osservatorio

La seconda novità delle nuove Tabelle milanesi è rappresentata dall’inserimento nel testo del nuovo modello di quesito medico-legale da adottare sia nelle ipotesi di cogente applicazione dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o a malpractice medica), sia in tutte le altre ipotesi di applicazione delle Tabelle milanesi.

Il quesito (vedi pag. 60 del documento) rappresenta l’aggiornamento del precedente testo elaborato dall’Osservatorio nel 2013 e tiene conto delle ultime riforme legislative e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali (inclusa la cd. “ordinanza decalogo” della Cassazione Civile, n. 7513/2018).

Criteri per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato

L’ulteriore, grande novità delle nuove Tabelle milanesi 2021 è rappresentata dall’inserimento di un intero capitolo dedicato alla liquidazione del danno da mancato o carente consenso informato del paziente.

Il metodo proposto dall’Osservatorio si basa sull’analisi, durata tre anni, di oltre 200 sentenze in materia (110 di condanna) ed è volto a proporre agli operatori dei criteri orientativi uniformi per la liquidazione equitativa del danno al diritto di autodeterminazione (non del danno alla salute) conseguente alla violazione del diritto al consenso informato del paziente (cfr. Cass. Civ. n. 28985/2019: sul punto vedi il mio precedente post “Omesso consenso informato e danno al diritto di autodeterminazione terapeutica: quale prova a carico del paziente?“).

I parametri indicati dall’Osservatorio per la liquidazione

In sintesi, i parametri indicati dall’Osservatorio per la liquidazione del danno da violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente sono diversificati in quattro livelli di gravità:

  1. danno all’autodeterminazione di lieve entità: liquidazione da Euro 1.000,00 a 4.000,00 (valutazione del danno basata su entità irrilevante o molto modesta dei postumi del trattamento; non necessità di trattamenti terapeutici riparatori; tenuità della sofferenza interiore conseguente al trattamento sanitario non preceduto da consenso; paziente non vulnerabile; intervento poco invasivo/molto urgente/senza alternative terapeutiche; modesta violazione dell’obbligo informativo: es. informazione fornita, ma con alcune modeste carenza)
  2. danno all’autodeterminazione di media entità: liquidazione da Euro 4.000,00 a 9.000,00 (valutazione del danno basata su entità media dei postumi del trattamento; necessità di trattamento riparatorio non invasivo; media sofferenza interiore conseguente al trattamento sanitario non preceduto da consenso; paziente non particolarmente vulnerabile; intervento di media invasività/abbastanza urgente/con poche alternative terapeutiche; media violazione dell’obbligo informativo: es. informazione fornita, ma con importanti carenze)
  3. danno all’autodeterminazione di grave entità: liquidazione da Euro 9.000,00 a 20.000,00 (valutazione del danno basata su entità grave dei postumi del trattamento; necessità di uno o più trattamenti riparatori, anche invasivi; grave sofferenza interiore conseguente al trattamento sanitario non preceduto da consenso; paziente vulnerabile; intervento invasivo/non urgente/con diverse alternative terapeutiche; grave violazione dell’obbligo informativo: es. informazione completamente assente)
  4. danno all’autodeterminazione di eccezionale entità: liquidazione oltre Euro 20.000,00 (valutazione del danno basata su entità notevole o irreversibile dei postumi del trattamento [es. decesso del paziente]; gravissima sofferenza interiore conseguente al trattamento sanitario non preceduto da consenso; paziente molto vulnerabile; intervento molto invasivo/per nulla urgente/con molteplici alternative terapeutiche; gravissima violazione dell’obbligo informativo: es. nessuna informazione per plurimi trattamenti sanitari eseguiti).

Infine, dall’analisi è emerso come un trattamento peculiare sia riservato dalla giurisprudenza alla liquidazione del danno da mancante/carente consenso per trattamenti sanitari di tipo estetico, valorizzato sulla base della non necessità del trattamento per la salute del paziente e quindi, a fortiori, sulla particolare importanza di un consenso correttamente informato al riguardo. Sul punto, vedi anche il mio post “Il consenso informato nella chirurgia estetica“.

Ci aggiorniamo la prossima settimana con un nuovo, interessante argomento!

Nel frattempo, resta collegato o iscriviti alla newsletter per non perdere i prossimi aggiornamenti.

A presto!

LEGGI IL DOCUMENTO

Nuove “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell’integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale” e relativi “criteri applicativi