Omessa diagnosi: quando può costituire reato?

In tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si giunga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.

 

Trovate qui di seguito il mio nuovo articolo scritto per la sezione “Aspetti Legali in Dermatologia” del sito Internet dell’ISPLAD – International-Italian Society of Plastic – Regenerative and Oncologic Dermatology, di interesse generale per professionisti sanitari.

Buona lettura!

Omessa diagnosi: quando può costituire reato?

 

Ci ricolleghiamo oggi al tema dell’omessa diagnosi di patologia oncologica per esaminare quali sono, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, i presupposti che conducono a qualificare l’eventuale mancanza del medico come ipotesi di responsabilità penale, che risultano applicabili anche all’attività del dermatologo.

Il caso

Una signora, affetta da dolore al seno sinistro, viene inviata dal proprio medico di base presso un centro diagnostico oncologico per i necessari approfondimenti.

L’ecografia eseguita dà esito negativo. Perdurando il dolore, la paziente viene sottoposta a terapia antinfiammatoria per 3 mesi, senza esito risolutivo.

Alcuni mesi dopo la paziente si ripresenta presso lo studio dello specialista il quale, nonostante le insistenze della paziente, si rifiuta di visitarla e di sottoporla a mammografia, rassicurandola sul fatto che la sua situazione sia in alcun modo preoccupante.

Passano altri mesi e la paziente prende un nuovo appuntamento con lo specialista: i dolori si sono fatti molto intensi ed il seno ha cambiato morfologia.

Si procede dunque a nuova ecografia, dalla quale emerge la presenza di un tumore maligno in fase avanzata, che renderà necessaria una mastectomia radicale con linfoadenectomia ascellare e successiva chemioterapia per far regredire la massa tumorale, nel frattempo evolutasi.

A seguito della querela della paziente nei confronti dello specialista per lesioni personali colpose, il Tribunale afferma la responsabilità penale del medico per omessa diagnosi. La Corte d’Appello dichiara il non doversi procedere nei confronti del medico per il reato di lesioni colpose perché prescritto, ma conferma le statuizioni civili della sentenza di primo grado.

Costituisce errore diagnostico anche l’omissione di accertamenti doverosi

La Cassazione, investita di tre motivi di ricorso, ribadisce innanzitutto i principi già affermati in materia di reato omissivo improprio (cd. reato commissivo mediante omissione), e cioè che anche qualora si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi, si può versare in un’ipotesi di errore diagnostico e dunque di colpa professionale medica rilevante ai fini penali

“L’errore diagnostico del medico che consiste nell’intempestiva diagnosi tumorale è causa dell’evento dannoso in quanto <<la stessa scienza medica (…) sostiene la necessità di una sollecita diagnosi delle patologie tumorali e rileva come la prognosi della malattia vari a seconda della tempestività dell’accertamento>>… c’è (dunque, N.d.R.) responsabilità penale anche quando l’omissione del sanitario contribuisca alla progressione del male.

Necessario procedere al giudizio di controfattualità

Secondo la Cassazione, in tema di omicidio colposo, sussiste dunque il nesso di causalità tra omessa adozione da parte del medico specialista di misure idonee a rallentare il decorso della patologia in atto – colposamente non diagnosticata – e l’eventuale decesso del paziente,

“quando risulti accertato, secondo il principio di controfattualità, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l’evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con minore intensità lesiva.

In altri termini, nel reato colposo omissivo, il rapporto di causalità (cioè di causa – effetto tra condotta ed evento) sarà configurabile quando si accerti che, ipotizzando come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa – per esempio, l’esecuzione di esami diagnosticil’evento dannoso avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore, o con minore intensità lesiva a carico del paziente.

In particolare,

“Non può escludersi la responsabilità del medico il quale colposamente non si attivi e contribuisca con il proprio errore diagnostico a che il paziente venga a conoscenza della malattia tumorale, anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile, laddove, nel giudizio controfattuale, vi è l’alta probabilità logica che il ricorso ad altri rimedi terapeutici, o all’intervento chirurgico, avrebbe determinato un allungamento della vita, che è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso.

Per concludere

Secondo la sentenza in commento, dunque, considerato che quando il tumore in esame venne diagnosticato alla paziente, nel mese di dicembre, era già in fase molto avanzata, la condotta tenuta cinque mesi prima dallo specialista – il quale, nonostante le insistenze della paziente, non solo non dispose i doverosi approfondimenti per accertare l’origine dei sintomi avvertiti dalla donna, ma addirittura rifiutò di visitarla –è sicuramente qualificabile come colpa grave, posto che un approfondimento clinico e diagnostico eseguito in quel momento, a prescindere dall’età della donna (36 anni), avrebbe certamente evitato l’evento o quanto meno ridotto la sua portata distruttiva.

“A fronte di persistenti sintomi di dolore, la diagnosi e la prevenzione costituiscono una indubbia priorità la cui omissione… integra una condotta connotata da colpa grave, tanto più ove si consideri che il prevenuto era specialista oncologo e direttore del centro di prevenzione oncologica. Proprio in ragione di questa sua competenza e veste egli era vieppiù gravato dall’obbligo di compiere quanto necessario per evitare l’insorgere dell’evento attraverso una individuazione precoce della malattia.

Sul punto del grado di diligenza esigibile dal medico nell’adempimento dei suoi obblighi professionali, si veda anche il mio precedente post “La diligenza del medico? Varia in base al grado di specializzazione e di efficienza della struttura”.

Sulla base di queste premesse, il ricorso è stato rigettato ed il medico è stato condannato al rimborso delle spese legali a favore delle parti civili costituite, nonché al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende.

SCARICA LA SENTENZA[Cassazione Penale Sez. IV n. 23252 del 28 maggio 2019 ]

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Avv. Elena Bassan